Art. 5 Disposizioni transitorie 1. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la percentuale del danno biologico e' determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni; la percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata da parte dei competenti organismi sanitari ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005. 2. Dopo l'adozione delle tabelle di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, si procede, previa domanda degli interessati, ovvero dell'amministrazione competente, ad una nuova determinazione della invalidita', qualora la percentuale di danno biologico, applicando i nuovi criteri tabellari, sia piu' favorevole.
- Per il riferimento all'art. 138, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle assicurazioni private», si vedano le note all'art. 4. - Per il riferimento all'art. 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle assicurazioni private», si vedano le note all'art. 4. - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000, recante «Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2000, n. 172. - Si riporta il testo dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle assicurazioni private»: «Art. 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entita'). - 1-2 (Omissis). 3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale puo' essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.». - Si riporta il testo dell'art. 139, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle assicurazioni private»: «Art. 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entita'). - 1-2 (Omissis). 3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 puo' essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.».