Art. 5.
  1.  Il  gestore  che  intende  introdurre  modifiche ricomprese tra
quelle  di cui all'art. 1, prima di dare inizio alle variazioni, deve
adempiere   ai   disposti  del  comma  2  dell'art.  10  del  decreto
legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  nonche' sottostare a quanto
stabilito dall'art. 14 del medesimo decreto.
  2.  Il  gestore  degli  stabilimenti  di cui all'art. 8 del decreto
legislativo  17  agosto 1999, n. 334 che intende introdurre modifiche
ricomprese  tra  quelle  di cui all'art. 1, prima di dare inizio alle
variazioni,  deve ottenere il nulla osta di fattibilita' ed il parere
tecnico  conclusivo  secondo  le  procedure stabilite dall'art. 9 del
medesimo decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 agosto 2000
                    p. Il Ministro dell'ambiente
                              Calzolaio

                      Il Ministro della sanita'
                              Veronesi

                     p. Il Ministro dell'interno
                              Di Nardo

                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                                Letta