Art. 5.
               (Tutela dei consumatori e degli utenti)
1.  Dopo  la  lettera  g)  del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30
luglio 1998, n. 281, e' aggiunta la seguente:
"g-bis)  segnalare  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri -
Dipartimento   della   funzione   pubblica,   eventuali  difficolta',
impedimenti  od  ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni
in  materia  di  semplificazione  procedimentale  e documentale nelle
pubbliche   amministrazioni.  Le  segnalazioni  sono  verificate  dal
predetto  Dipartimento  anche  mediante  l'Ispettorato della funzione
pubblica".
 
          Note all'articolo 5.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4 del decreto
          legislativo  30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti
          dei  consumatori  e  degli  utenti),  come modificato dalla
          presente legge:
              "Art.  4.  (Consiglio nazionale dei consumatori e degli
          utenti).    1.    E'    istituito   presso   il   Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  il
          Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli utenti, di
          seguito denominato "Consiglio".
              2.   Il  Consiglio,  che  si  avvale,  per  le  proprie
          iniziative,  della  struttura e del personale del Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  e'
          composto   dai   rappresentanti   delle   associazioni  dei
          consumatori  e  degli  utenti  inserite  nell'elenco di cui
          all'articolo 5 e da un rappresentante delle regioni e delle
          province autonome designato dalla conferenza dei presidenti
          delle  regioni, e delle province autonome, ed e' presieduto
          dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato  o  da  un  suo  delegato. Il Consiglio e'
          nominato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni.
              3.   Il   Consiglio   invita   alle   proprie  riunioni
          rappresentanti  delle  associazioni  di  tutela  ambientale
          riconosciute   e   delle   associazioni   nazionali   delle
          cooperative   dei   consumatori.  Possono  altresi'  essere
          invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono
          funzioni  di  regolamentazione o di normazione del mercato,
          delle  categorie  economiche  e  sociali interessate, delle
          pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle
          materie trattate.
              4. E' compito del Consiglio:
                a)  esprimere  pareri, ove richiesto, sugli schemi di
          disegni  di legge del Governo, nonche' sui disegni di legge
          di  iniziativa  parlamentare  e sugli schemi di regolamenti
          che  riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e
          degli utenti;
                b)  formulare  proposte  in  materia  di  tutela  dei
          consumatori   e  degli  utenti,  anche  in  riferimento  ai
          programmi e alle politiche comunitarie;
                c)   promuovere  studi,  ricerche  e  conferenze  sui
          problemi  del consumo e sui diritti dei consumatori e degli
          utenti,  ed  il  controllo della qualita' e della sicurezza
          dei prodotti e dei servizi;
                d)   elaborare  programmi  per  la  diffusione  delle
          informazioni presso i consumatori e gli utenti;
                e)   favorire   iniziative   volte  a  promuovere  il
          potenziamento  dell'accesso  dei consumatori e degli utenti
          ai  mezzi  di  giustizia  previsti  per  la soluzione delle
          controversie;
                f)  favorire  ogni  forma di raccordo e coordinamento
          tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela
          dei  consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative
          dirette  a  promuovere  la  piu' ampia rappresentanza degli
          interessi  dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle
          autonomie  locali.  A  tal  fine  il presidente convoca una
          volta  all'anno  una sessione a carattere programmatico cui
          partecipano   di   diritto  i  presidenti  degli  organismi
          rappresentativi  dei  consumatori  e  degli utenti previsti
          dagli  ordinamenti  regionali  e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano;
                g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici
          o privati di altri Paesi e dell'Unione europea.
              g-bis)  segnalare  alla  presidenza  del  Consiglio dei
          ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali
          difficolta',     impedimenti    od    ostacoli,    relativi
          all'attuazione    delle    disposizioni   in   materia   di
          semplificazione    procedimentale   e   documentale   nelle
          pubbliche  amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate
          dal  predetto  Dipartimento  anche  mediante  l'Ispettorato
          della funzione pubblica.".