Art. 5 Esami di laboratorio 1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce che: a) i donatori di tessuti e di cellule, ad eccezione dei donatori di cellule riproduttive, vengano sottoposti agli esami di cui all'allegato II, punto 1; b) tali esami siano effettuati secondo le prescrizioni stabilite nell'allegato II, punto 2. 2. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce che: a) i donatori di cellule riproduttive siano sottoposti agli esami di cui all'allegato III, punti 1 e 2; b) gli esami di cui alla lettera a) siano effettuati secondo le prescrizioni stabilite nell'allegato III, punto 3. 3. Per i donatori di cellule staminali emopoietiche periferiche, ivi incluse quelle da sangue cordonale, si applicano anche le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivita' trasfusionali.