Art. 5
                          Organi ausiliari

1.  Il  Consiglio,  nello  svolgimento  delle  sue attribuzioni, puo'
avvalersi   del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica,  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche, dell'Istituto
centrale  di statistica, degli organi consultivi delle Forze armate e
dello Stato.