Art. 5 Il presidente 1. Il presidente e' nominato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto, previo parere motivato delle competenti commissioni parlamentari permanenti competenti per materia. Decorsi venti giorni dalla trasmissione alle commissioni, ove il parere non sia stato reso, si procede comunque alla nomina. 2. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'ente; b) predispone il piano triennale delle attivita' e l'aggiornamento del programma di ricerca dell'Istituto, in base alle direttive generali del Ministro vigilante, tenendo conto degli eventuali suggerimenti e proposte di cui all'articolo 8, comma 2, e stipula la convenzione con il Ministro, di cui all'articolo 12, comma 4, predisposta in coerenza con le direttive generali anzidette; c) assicura l'unita' di indirizzo delle attivita' dell'ente; d) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno di cui all'articolo 6, predisponendo i relativi atti, nonche' provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio stesso, ovvero nei casi d'urgente necessita', salva ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione successiva; e) convoca e presiede il consiglio scientifico; f) vigila sull'esecuzione delle delibere e verifica l'attivita' svolta dall'Istituto, avvalendosi del servizio di controllo interno; g) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151: «2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non piu' di due mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario straordinario e' comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».