Art. 5 
 
 
                            Il presidente 
 
  1. Il presidente e' nominato, ai sensi dell'articolo  6,  comma  2,
del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.  204,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  tra  persone
di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle  materie  di
competenza dell'Istituto, previo  parere  motivato  delle  competenti
commissioni parlamentari permanenti competenti per  materia.  Decorsi
venti giorni dalla trasmissione alle commissioni, ove il  parere  non
sia stato reso, si procede comunque alla nomina. 
  2. Il presidente: 
    a) ha la rappresentanza legale dell'ente; 
    b)   predispone   il   piano   triennale   delle   attivita'    e
l'aggiornamento del programma di ricerca dell'Istituto, in base  alle
direttive  generali  del  Ministro  vigilante,  tenendo  conto  degli
eventuali suggerimenti e proposte di cui all'articolo 8, comma  2,  e
stipula la convenzione con il Ministro, di cui all'articolo 12, comma
4, predisposta in coerenza con le direttive generali anzidette; 
    c) assicura l'unita' di indirizzo delle attivita' dell'ente; 
    d) convoca e  presiede  il  consiglio  di  amministrazione  e  ne
stabilisce l'ordine del giorno di cui all'articolo 6, predisponendo i
relativi atti, nonche' provvede nelle materie e per gli atti delegati
dal consiglio stesso, ovvero nei  casi  d'urgente  necessita',  salva
ratifica  da  parte  dello  stesso  organo   nella   prima   riunione
successiva; 
    e) convoca e presiede il consiglio scientifico; 
    f) vigila sull'esecuzione delle delibere e  verifica  l'attivita'
svolta dall'Istituto, avvalendosi del servizio di controllo interno; 
    g) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri
organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo del comma  2,  dell'art.  6,  del
          decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.   204,   recante
          «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la
          valutazione della politica nazionale relativa alla  ricerca
          scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11,  comma  1,
          lettera d), della legge 15 marzo 1997, n.  59.»  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151: 
              «2. La nomina dei presidenti  degli  enti  di  ricerca,
          dell'Istituto per  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica
          sulla  montagna,  dell'ASI  e  dell'ENEA  e'  disposta  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro competente, sentite  le  commissioni  parlamentari
          competenti,  fatte  salve  le  procedure  di   designazione
          previste dalla  normativa  vigente  per  specifici  enti  e
          istituzioni. I presidenti degli enti  di  cui  al  presente
          comma possono  restare  in  carica  per  non  piu'  di  due
          mandati. Il  periodo  svolto  in  qualita'  di  commissario
          straordinario  e'  comunque  computato  come   un   mandato
          presidenziale. I presidenti degli enti di cui  al  presente
          comma, in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, la cui permanenza nella stessa  eccede  i
          predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».