Art. 5. 
 
    (Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni) 
 
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.
608, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo periodo, le parole: «gli enti pubblici economici e le
pubbliche amministrazioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e  gli
enti pubblici economici»; 
    b) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il  ventesimo  giorno
del  mese  successivo  alla  data  di  assunzione,  di  proroga,   di
trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la  proroga,
la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi  al
mese precedente». 
2. All'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo il comma 1
e' inserito il seguente: 
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e
secondo i criteri  e  le  modalita'  individuati  con  circolare  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i  dati  di
cui  al  comma  1  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della fanzione pubblica, che  li  pubblica  nel  proprio
sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati
e' comunque rilevante ai fini della misurazione e  valutazione  della
performance individuale dei dirigenti». 
3. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo  21  aprile
2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole: «All'atto della assunzione» sono  sostituite  dalle
seguenti: «All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro»; 
    b) le parole: «pubblici e» sono soppresse; 
    c) l'ultimo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Il  datore  di
lavoro pubblico puo' assolvere all'obbligo di informazione di cui  al
decreto legislativo 26 maggio  1997,  n.  152,  con  la  consegna  al
lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo  alla  data
di assunzione, della copia della comunicazione di  instaurazione  del
rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia  del  contratto
individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale  di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 
4. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo  21  aprile
2000, n. 181, le parole:  «I  datori  di  lavoro  privati,  gli  enti
pubblici economici e le pubbliche  amministrazioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici
economici». 
 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  9-bis,   comma   2,   del
          decreto-legge   n.    510    del1996,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, come modificato
          dalla presente legge, si veda nelle note all'art. 4. 
              - Il testo dell'art. 21 della legge 18 giugno 2009,  n.
          69   (Disposizioni   per   lo   sviluppo   economico,    la
          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di
          processo civile), come modificato dalla seguente legge,  e'
          il seguente: 
              «Art. 21 (Trasparenza sulle retribuzioni dei  dirigenti
          e  sui  tassi  di  assenza  e  di  maggiore  presenza   del
          personale). - 1. Ciascuna delle  pubbliche  amministrazioni
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  e  successive   modificazioni,   ha
          l'obbligo  di  pubblicare  nel  proprio  sito  internet  le
          retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli  indirizzi  di
          posta  elettronica   e   i   numeri   telefonici   ad   uso
          professionale dei dirigenti  e  dei  segretari  comunali  e
          provinciali nonche' di  rendere  pubblici,  con  lo  stesso
          mezzo, i tassi  di  assenza  e  di  maggiore  presenza  del
          personale distinti per uffici di livello dirigenziale. 
              1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via
          telematica e secondo i criteri e le  modalita'  individuati
          con circolare del Ministro per la pubblica  amministrazione
          e l'innovazione, i dati di cui al comma 1  alla  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica, che li pubblica nel proprio  sito  istituzionale.
          La  mancata  comunicazione  o  aggiornamento  dei  dati  e'
          comunque rilevante ai fini della misurazione e  valutazione
          della performance individuale dei dirigenti. 
              2. Al comma 52-bis dell'art. 3 della legge 24  dicembre
          2007, n. 244, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
                "c)  obbligo,  per  la  singola   amministrazione   o
          societa' che  conferisca  nel  medesimo  anno  allo  stesso
          soggetto incarichi  che  superino  il  limite  massimo,  di
          assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito
          e  della  trasparenza,  dando  adeguatamente  conto,  nella
          motivazione dell'atto di  conferimento,  dei  requisiti  di
          professionalita' e di esperienza del soggetto in  relazione
          alla tipologia di prestazione richiesta e alla  misura  del
          compenso attribuito". 
              3. Il  termine  di  cui  all'alinea  del  comma  52-bis
          dell'art. 3 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e'
          differito fino al sessantesimo giorno successivo alla  data
          di entrata in vigore della presente legge.». 
              - Il  testo  dell'art.  4-bis,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  21  aprile  2000,  n.  181  (Disposizioni  per
          agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di  lavoro,  in
          attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a),  della  legge
          17 maggio 1999, n. 144),  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              «2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro,
          prima dell'inizio della attivita' di lavoro,  i  datori  di
          lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori  una
          copia della comunicazione di instaurazione del rapporto  di
          lavoro di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
          adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di  cui  al
          decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  152.  L'obbligo  si
          intende assolto  nel  caso  in  cui  il  datore  di  lavoro
          consegni al lavoratore, prima dell'inizio  della  attivita'
          lavorativa, copia del contratto individuale di  lavoro  che
          contenga anche tutte le informazioni previste  dal  decreto
          legislativo 26 maggio 1997, n. 152.  Il  datore  di  lavoro
          pubblico puo' assolvere all'obbligo di informazione di  cui
          al decreto legislativo 26  maggio  1997,  n.  152,  con  la
          consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del  mese
          successivo alla  data  di  assunzione,  della  copia  della
          comunicazione  di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          ovvero  con  la  consegna   della   copia   del   contratto
          individuale di lavoro. Tale obbligo  non  sussiste  per  il
          personale di cui all'art.  3  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165.». 
              - Il testo dell'art. 4-bis, comma 5, del citato decreto
          legislativo n.181 del 2000, come modificato dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              «5. I datori di lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici
          economici, per quanto di competenza, sono tenuti, anche  in
          caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di  altra
          esperienza professionale a rapporto di lavoro  subordinato,
          a comunicare, entro cinque giorni, al  servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le
          seguenti variazioni del rapporto di lavoro: 
                a) proroga del termine inizialmente fissato; 
                b)  trasformazione  da  tempo  determinato  a   tempo
          indeterminato; 
                c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; 
                d) trasformazione da  contratto  di  apprendistato  a
          contratto a tempo indeterminato; 
                e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro
          a contratto a tempo indeterminato; 
                e-bis) trasferimento del lavoratore; 
                e-ter) distacco del lavoratore; 
                e-quater) modifica della ragione sociale  del  datore
          di lavoro; 
                e-quinquies) trasferimento d'azienda  o  di  ramo  di
          essa.».