Art. 5 
 
Intervento  sostitutivo  della  stazione  appaltante   in   caso   di
                            inadempienza 
 
           retributiva dell'esecutore e del subappaltatore 
 
                 (art. 13, d.m. ll.pp. n. 145/2000) 
 
    1. Per i contratti relativi a lavori,  servizi  e  forniture,  in
caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al  personale
dipendente  dell'esecutore  o  del  subappaltatore  o  dei   soggetti
titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo  118,  comma  8,
ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione  del  contratto,
il responsabile del procedimento  invita  per  iscritto  il  soggetto
inadempiente, ed in ogni caso  l'esecutore,  a  provvedervi  entro  i
successivi quindici  giorni.  Decorso  infruttuosamente  il  suddetto
termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della  richiesta  entro  il  termine  sopra  assegnato,  i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),  possono  pagare
anche in corso d'opera direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni
arretrate  detraendo  il  relativo   importo   dalle   somme   dovute
all'esecutore  del   contratto   ovvero   dalle   somme   dovute   al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo  e  118,
comma 3, primo periodo, del codice. 
    2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b),  sono  provati  dalle  quietanze
predisposte a cura del responsabile del procedimento  e  sottoscritte
dagli interessati. 
    3. Nel caso di formale contestazione delle richieste  di  cui  al
comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro  delle
richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro
per i necessari accertamenti. 
 
              Note all'art. 5 
              Per  il  testo  dell'articolo  118,  comma  8,   ultimo
          periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si
          veda nelle Note all'art. 4. 
              - Il testo dell'articolo 37, comma 11, ultimo  periodo,
          del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e'
          il seguente: 
              “In caso di subappalto la stazione appaltante  provvede
          alla corresponsione diretta al subappaltatore  dell'importo
          delle prestazioni eseguite dallo  stesso,  nei  limiti  del
          contratto di subappalto; si applica l'articolo  118,  comma
          3, ultimo periodo.” 
              - Il testo dell'articolo 118, comma 3,  primo  periodo,
          del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' il
          seguente: 
              “3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che
          provvedera' a corrispondere direttamente al  subappaltatore
          o al cottimista l'importo dovuto per le  prestazioni  dagli
          stessi eseguite o, in alternativa,  che  e'  fatto  obbligo
          agli affidatari di trasmettere, entro  venti  giorni  dalla
          data di ciascun pagamento effettuato  nei  loro  confronti,
          copia delle fatture quietanzate relative  ai  pagamenti  da
          essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
          con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.”