Art. 5 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89,  il  raggiungimento  da  parte
degli studenti degli obiettivi specifici  di  apprendimento  previsti
dalle Indicazioni nazionali di cui al presente decreto e' oggetto  di
valutazione  periodica  da  parte  dell'Istituto  nazionale  per   la
valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione   e   formazione
(INVALSI). 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          89: 
              «3. Il raggiungimento, da parte degli  studenti,  degli
          obiettivi  specifici  di   apprendimento   previsti   dalle
          indicazioni nazionali di cui all'art. 13, comma 10, lettera
          a),  e'  oggetto  di   valutazione   periodica   da   parte
          dell'Istituto nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
          educativo di  istruzione  e  di  formazione  (INVALSI).  Il
          medesimo Istituto cura la pubblicazione degli  esiti  della
          valutazione.».