Art. 5.

         (Delega in materia di interventi per la qualita' e

               l'efficienza del sistema universitario)

  1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti  legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    a)   valorizzazione   della   qualita'  e  dell'efficienza  delle
universita'  e  conseguente introduzione di meccanismi premiali nella
distribuzione  delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti
ex  ante,  anche  mediante previsione di un sistema di accreditamento
periodico  delle universita'; valorizzazione dei collegi universitari
legalmente  riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la
previsione  di  una  apposita  disciplina  per  il  riconoscimento  e
l'accreditamento  degli  stessi  anche  ai fini della concessione del
finanziamento  statale;  valorizzazione della figura dei ricercatori;
realizzazione  di  opportunita'  uniformi,  su  tutto  il  territorio
nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi;
    b)  revisione  della  disciplina  concernente la contabilita', al
fine  di  garantirne  coerenza  con  la  programmazione  triennale di
ateneo,   maggiore   trasparenza  ed  omogeneita',  e  di  consentire
l'individuazione  della  esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e
dell'andamento  complessivo  della gestione; previsione di meccanismi
di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;
    c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex
post  delle  politiche  di  reclutamento  degli atenei, sulla base di
criteri definiti ex ante;
    d)  revisione,  in  attuazione  del titolo V della parte II della
Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo
studio,  al  fine  di  rimuovere  gli  ostacoli di ordine economico e
sociale   che   limitano   l'accesso   all'istruzione   superiore,  e
contestuale  definizione  dei  livelli  essenziali  delle prestazioni
(LEP) erogate dalle universita' statali.
  2.  L'attuazione  del comma 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di
quanto previsto al comma 3, lettera g), e al comma 4, lettera l), non
deve  determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli
eventuali  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma 1,
lettera   d),  dovranno  essere  quantificati  e  coperti,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3.  Nell'esercizio  della delega di cui al comma 1, lettera a), del
presente  articolo,  il Governo si attiene ai principi di riordino di
cui  all'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti
principi e criteri direttivi:
    a)  introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei
corsi di studio universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  fondato  sull'utilizzazione di
specifici  indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del
possesso  da  parte  degli  atenei  di  idonei  requisiti  didattici,
strutturali,  organizzativi,  di  qualificazione  dei docenti e delle
attivita'      di      ricerca,     nonche'     di     sostenibilita'
economico-finanziaria;
    b)  introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su
criteri   e  indicatori  stabiliti  ex  ante,  da  parte  dell'ANVUR,
dell'efficienza   e   dei   risultati  conseguiti  nell'ambito  della
didattica  e  della  ricerca  dalle  singole universita' e dalle loro
articolazioni interne;
    c)  potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita' e
dell'efficacia  delle  proprie  attivita' da parte delle universita',
anche  avvalendosi  dei propri nuclei di valutazione e dei contributi
provenienti  dalle  commissioni  paritetiche  di  cui all'articolo 2,
comma 2, lettera g);
    d)  definizione  del  sistema  di  valutazione e di assicurazione
della  qualita'  degli  atenei  in  coerenza  con quanto concordato a
livello  europeo,  in particolare secondo le linee guida adottate dai
Ministri   dell'istruzione  superiore  dei  Paesi  aderenti  all'Area
europea dell'istruzione superiore;
    e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati
al  conseguimento  dei  risultati di cui alla lettera b), nell'ambito
delle  risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle
universita' allo scopo annualmente predeterminate;
    f) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti,
quali  strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di
elevata   qualificazione  culturale,  che  assicurano  agli  studenti
servizi  educativi,  di  orientamento  e di integrazione dell'offerta
formativa degli atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere
istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento
da  parte  del  Ministero  e  successivo  accreditamento riservato ai
collegi  legalmente  riconosciuti  da  almeno  cinque anni; rinvio ad
apposito  decreto  ministeriale  della  disciplina delle procedure di
iscrizione,  delle  modalita'  di  verifica  della  permanenza  delle
condizioni   richieste,   nonche'   delle  modalita'  di  accesso  ai
finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;
    g)  revisione  del  trattamento  economico  dei  ricercatori  non
confermati  a  tempo  indeterminato, nel primo anno di attivita', nel
rispetto  del limite di spesa di cui all'articolo 29, comma 22, primo
periodo.
  4.  Nell'esercizio  della  delega di cui al comma 1, lettera b), il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)     introduzione     di    un    sistema    di    contabilita'
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio
consolidato  di  ateneo  sulla base di principi contabili e schemi di
bilancio  stabiliti  e  aggiornati  dal Ministero, di concerto con il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze, sentita la Conferenza dei
rettori  delle  universita'  italiane (CRUI), garantendo, al fine del
consolidamento  e  del  monitoraggio  dei conti delle amministrazioni
pubbliche,  la  predisposizione  di  un  bilancio  preventivo e di un
rendiconto   in   contabilita'   finanziaria,   in  conformita'  alla
disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196;
    b)  adozione  di un piano economico-finanziario triennale al fine
di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' dell'ateneo;
    c)  previsione  che gli effetti delle misure di cui alla presente
legge  trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera
d);  comunicazione  al  Ministero  dell'economia e delle finanze, con
cadenza   annuale,   dei  risultati  della  programmazione  triennale
riferiti  al  sistema  universitario  nel  suo complesso, ai fini del
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
    d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare,
entro  intervalli  di  percentuali  definiti dal Ministero, e secondo
criteri   di   piena   sostenibilita'   finanziaria,  i  rapporti  di
consistenza      del     personale     docente,     ricercatore     e
tecnico-amministrativo,  ed il numero dei professori e ricercatori di
cui  all'articolo  1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e
successive   modificazioni;   previsione  che  la  mancata  adozione,
parziale  o  totale,  del  predetto  piano comporti la non erogazione
delle  quote  di  finanziamento  ordinario  relative  alle  unita' di
personale che eccedono i limiti previsti;
    e)  determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva
delle  spese  per  l'indebitamento  e delle spese per il personale di
ruolo  e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione
integrativa,  sulle  entrate  complessive  dell'ateneo,  al  netto di
quelle a destinazione vincolata;
    f)  introduzione  del  costo  standard unitario di formazione per
studente  in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse
tipologie  dei  corsi  di  studio e ai differenti contesti economici,
territoriali  e  infrastrutturali  in  cui  opera  l'universita', cui
collegare  l'attribuzione  all'universita'  di  una percentuale della
parte  di  fondo  di  finanziamento  ordinario non assegnata ai sensi
dell'articolo   2   del  decreto-legge  10  novembre  2008,  n.  180,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9 gennaio 2009, n. 1;
individuazione  degli indici da utilizzare per la quantificazione del
costo  standard unitario di formazione per studente in corso, sentita
l'ANVUR;
    g)   previsione   della   declaratoria  di  dissesto  finanziario
nell'ipotesi  in cui l'universita' non possa garantire l'assolvimento
delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai
debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
    h)  disciplina  delle  conseguenze  del  dissesto finanziario con
previsione  dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida
e  sollecitazione  a  predispone,  entro  un  termine non superiore a
centottanta    giorni,    un   piano   di   rientro   da   sottoporre
all'approvazione   del   Ministero,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia  e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un
quinquennio;   previsione  delle  modalita'  di  controllo  periodico
dell'attuazione del predetto piano;
    i)  previsione,  per  i  casi di mancata predisposizione, mancata
approvazione  ovvero  omessa  o  incompleta attuazione del piano, del
commissariamento   dell'ateneo   e   disciplina  delle  modalita'  di
assunzione  da  parte  del  Governo,  su  proposta  del  Ministro, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  della
delibera di commissariamento e di nomina di uno o piu' commissari, ad
esclusione   del   rettore,   con   il  compito  di  provvedere  alla
predisposizione   ovvero   all'attuazione   del   piano   di  rientro
finanziario;
    l)  previsione  di  un  apposito  fondo di rotazione, distinto ed
aggiuntivo  rispetto alle risorse destinate al fondo di finanziamento
ordinario per le universita', a garanzia del riequilibrio finanziario
degli atenei;
    m)   previsione   che  gli  eventuali  maggiori  oneri  derivanti
dall'attuazione   della   lettera   l)   del   presente  comma  siano
quantificati  e  coperti,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  5.  Nell'esercizio  della  delega di cui al comma 1, lettera c), il
Governo    si    attiene    al   principio   e   criterio   direttivo
dell'attribuzione  di  una  quota  non  superiore al 10 per cento del
fondo   di   funzionamento   ordinario   correlata  a  meccanismi  di
valutazione  delle  politiche di reclutamento degli atenei, elaborati
da  parte  dell'ANVUR  e  fondati  su:  la produzione scientifica dei
professori  e  dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio
ovvero  al  passaggio  a  diverso  ruolo  o  fascia  nell'ateneo;  la
percentuale  di  ricercatori  a tempo determinato in servizio che non
hanno  trascorso  l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato,
o,  nel  caso  delle  facolta'  di medicina e chirurgia, di scuola di
specializzazione,  nella  medesima  universita';  la  percentuale dei
professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e
ricercatori  in  servizio  responsabili  scientifici  di  progetti di
ricerca     internazionali     e     comunitari;    il    grado    di
internazionalizzazione del corpo docente.
  6.  Nell'esercizio  della  delega di cui al comma 1, lettera d), il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  definire  i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito
ed  economici,  tali  da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali
borse  di  studio,  trasporti,  assistenza  sanitaria,  ristorazione,
accesso  alla  cultura,  alloggi,  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente,  per  il  conseguimento  del  pieno successo formativo degli
studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine
economico,   sociale   e  personale  che  limitano  l'accesso  ed  il
conseguimento  dei  piu'  alti  gradi  di  istruzione  superiore agli
studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
    b)  garantire  agli  studenti la piu' ampia liberta' di scelta in
relazione  alla  fruizione  dei  servizi  per  il diritto allo studio
universitario;
    c)  definire  i  criteri  per  l'attribuzione alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la
concessione  di  prestiti  d'onore  e  di  borse  di  studio,  di cui
all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
    d)  favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  le  universita' e le diverse istituzioni che
concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare
la  gamma  dei  servizi  e  degli  interventi  posti  in essere dalle
predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;
    e)  prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di
nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;
    f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli
studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.
  7.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 sono
adottati,  su  proposta  del  Ministro,  di  concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni
di  cui  al  comma  6,  di  concerto con il Ministro della gioventu',
previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e  sono  trasmessi  alle  Camere  per  l'espressione del parere delle
Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e  per i profili
finanziari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione;  decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in
mancanza  del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare  scada  nei  trenta giorni che precedono la scadenza del
termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine e'
prorogato di sessanta giorni.
  8.  In  attuazione  di  quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2,
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  considerazione della
complessita' della materia trattata dai decreti legislativi di cui al
comma  1 del presente articolo, nell'impossibilita' di procedere alla
determinazione  degli  effetti  finanziari dagli stessi derivanti, la
loro  quantificazione  e'  effettuata  al  momento  dell'adozione dei
singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano
nuovi  o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata
in  vigore  dei  provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse  finanziarie.  A  ciascuno  schema  di decreto legislativo e'
allegata  una  relazione  tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo
17,  comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che da' conto della
neutralita'  finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei nuovi o
maggiori  oneri  da  esso  derivanti  e  dei  corrispondenti mezzi di
copertura.
  9.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi  di  cui  al  comma 1, il Governo puo' adottare eventuali
disposizioni  integrative  e  correttive, con le medesime modalita' e
nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo del comma 2, dell'art.  17  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica.) e' il seguente: 
              «2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura.» 
              - L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59 (Delega
          al Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
          Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e'
          il seguente: 
              «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di  un  programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
              2. Il disegno di  legge  di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          per le norme regolamentari di competenza dello Stato. 
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) definizione del riassetto normativo e  codificazione
          della  normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa
          acquisizione del parere del Consiglio di  Stato,  reso  nel
          termine di novanta giorni dal ricevimento della  richiesta,
          con determinazione dei principi fondamentali nelle  materie
          di legislazione concorrente; 
              a-bis) coordinamento formale e  sostanziale  del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
              b) indicazione esplicita delle  norme  abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni
          sulla legge in generale premesse al codice civile; 
              c) indicazione dei principi  generali,  in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
              d)   eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
              e) sostituzione degli atti di autorizzazione,  licenza,
          concessione, nulla osta, permesso e  di  consenso  comunque
          denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
          amministrativa e il cui rilascio dipenda  dall'accertamento
          dei requisiti e presupposti di legge, con una  denuncia  di
          inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
          all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
          e dalle certificazioni eventualmente richieste; 
              f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
              g) revisione e riduzione delle funzioni  amministrative
          non direttamente rivolte: 
              1) alla regolazione ai fini  dell'incentivazione  della
          concorrenza; 
              2) alla eliminazione delle rendite  e  dei  diritti  di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
              3)  alla  eliminazione   dei   limiti   all'accesso   e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
              4)    alla    protezione    di    interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
              5) alla tutela dell'identita' e  della  qualita'  della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; 
              h) promozione degli interventi di  autoregolazione  per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
              i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i  poteri
          amministrativi  autorizzatori   o   ridotte   le   funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
              l)  attribuzione  delle  funzioni   amministrative   ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
              m)   definizione    dei    criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
              n) indicazione esplicita  dell'autorita'  competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689. 
              3-bis.  Il  Governo,  nelle   materie   di   competenza
          esclusiva   dello   Stato,   completa   il   processo    di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente al decreto legislativo  di  riassetto,  una
          raccolta organica delle norme  regolamentari  regolanti  la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina di livello primario e semplificandole secondo  i
          criteri di cui ai successivi commi. 
              4. I decreti legislativi e  i  regolamenti  di  cui  al
          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione
          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
              a) semplificazione dei procedimenti  amministrativi,  e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
              b)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione   dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
              c) regolazione uniforme dei procedimenti  dello  stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
              d) riduzione del numero di procedimenti  amministrativi
          e accorpamento dei procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita'; 
              e) semplificazione e accelerazione delle  procedure  di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
              f) aggiornamento delle procedure,  prevedendo  la  piu'
          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
              f-bis) generale possibilita' di  utilizzare,  da  parte
          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
              f-ter) conformazione  ai  principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
              f-quater) riconduzione delle intese,  degli  accordi  e
          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
              f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
          e amministrative pubbliche  da  parte  di  altre  pubbliche
          amministrazioni, sulla base di accordi  conclusi  ai  sensi
          dell'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. 
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
          del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   e,
          successivamente, dei pareri delle Commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
              6. I regolamenti di cui al comma  2  sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997,  n.  281,  quando  siano  coinvolti  interessi  delle
          regioni e delle autonomie locali, del parere del  Consiglio
          di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
          I pareri della Conferenza  unificata  e  del  Consiglio  di
          Stato sono  resi  entro  novanta  giorni  dalla  richiesta;
          quello   delle   Commissioni    parlamentari    e'    reso,
          successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni  dalla
          richiesta.  Per  la   predisposizione   degli   schemi   di
          regolamento la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente, riunioni tra  le  amministrazioni  interessate.
          Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle
          Commissioni  parlamentari,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. 
              7.  I  regolamenti  di  cui  al  comma   2,   ove   non
          diversamente previsto dai decreti legislativi,  entrano  in
          vigore il quindicesimo giorno successivo  alla  data  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai principi di cui  al  comma  4,  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
              a) trasferimento ad organi monocratici o  ai  dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
              b)  individuazione  delle   responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
              c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
          rispondenti alle finalita' e  agli  obiettivi  fondamentali
          definiti dalla legislazione di settore o che  risultino  in
          contrasto  con   i   principi   generali   dell'ordinamento
          giuridico nazionale o comunitario; 
              d) soppressione dei procedimenti  che  comportino,  per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
              e)   adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
              f) soppressione  dei  procedimenti  che  derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
              g) regolazione, ove possibile,  di  tutti  gli  aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
              8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli  obiettivi
          di semplificazione e di qualita' della regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo. 
              9. I Ministeri sono titolari del potere  di  iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo e coordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri,  che  garantisce   anche   l'uniformita'   e
          l'omogeneita'   degli    interventi    di    riassetto    e
          semplificazione. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          garantisce,  in  caso  di  inerzia  delle   amministrazioni
          competenti,  l'attivazione  di  specifiche  iniziative   di
          semplificazione e di riassetto normativo. 
              10. Gli organi responsabili di direzione politica e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti sugli effetti prodotti dalle  norme  contenute
          nei regolamenti di semplificazione e di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa». 
              - Il testo dell'articolo 3 del regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270  (Modifiche  al
          regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
          degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre  1999,  n.  509
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica) e' il seguente: 
              «Art.3. -  1.  Le  universita'  rilasciano  i  seguenti
          titoli: 
              a) laurea (L); 
              b) laurea magistrale (L.M.). 
              2. Le universita' rilasciano  altresi'  il  diploma  di
          specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 
              3. La laurea,  la  laurea  magistrale,  il  diploma  di
          specializzazione e il dottorato di ricerca sono  conseguiti
          al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
          magistrale, di specializzazione e di dottorato  di  ricerca
          istituiti dalle universita'. 
              4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
          studente  un'adeguata  padronanza  di  metodi  e  contenuti
          scientifici generali, anche nel caso in cui  sia  orientato
          all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 
              5. L'acquisizione delle  conoscenze  professionali,  di
          cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del  laureato
          nel mondo  del  lavoro  ed  all'esercizio  delle  correlate
          attivita'  professionali   regolamentate,   nell'osservanza
          delle disposizioni di legge  e  dell'Unione  europea  e  di
          quelle di cui all'articolo 11, comma 4. 
              6. Il corso di  laurea  magistrale  ha  l'obiettivo  di
          fornire allo studente una formazione  di  livello  avanzato
          per l'esercizio di attivita' di elevata  qualificazione  in
          ambiti specifici. 
              7. Il  corso  di  specializzazione  ha  l'obiettivo  di
          fornire allo studente conoscenze e  abilita'  per  funzioni
          richieste   nell'esercizio   di    particolari    attivita'
          professionali e puo'  essere  istituito  esclusivamente  in
          applicazione di specifiche norme di legge  o  di  direttive
          dell'Unione europea. 
              8. I corsi di dottorato di ricerca e  il  conseguimento
          del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della
          legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6, commi 5 e 6. 
              9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo  6
          della legge  19  novembre  1990,  n.  341,  in  materia  di
          formazione finalizzata e di servizi didattici  integrativi.
          In particolare, in attuazione dell'articolo  1,  comma  15,
          della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le  universita'  possono
          attivare,  disciplinandoli  nei  regolamenti  didattici  di
          ateneo, corsi di  perfezionamento  scientifico  e  di  alta
          formazione   permanente   e   ricorrente,   successivi   al
          conseguimento della laurea o della laurea magistrale,  alla
          conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
          di primo e di secondo livello. 
              10. Sulla base di apposite convenzioni, le  universita'
          italiane possono rilasciare i titoli  di  cui  al  presente
          articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani  o
          stranieri.» 
              - Il testo del comma 2, dell'articolo 2 della legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica)e' il seguente: 
              «2. I decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          emanati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
          piano  dei  conti  integrato  al  fine  di  consentire   il
          consolidamento e il monitoraggio  in  fase  di  previsione,
          gestione e rendicontazione dei conti delle  amministrazioni
          pubbliche; 
              b)   definizione   di    una    tassonomia    per    la
          riclassificazione dei dati contabili e di bilancio  per  le
          amministrazioni pubbliche tenute al regime di  contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi di cui alla lettera a); 
              c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati  in
          missioni  e  programmi  coerenti  con  la   classificazione
          economica   e   funzionale   individuata   dagli   appositi
          regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
          e  relativi  conti  satellite,  al  fine  di  rendere  piu'
          trasparenti e significative le  voci  di  bilancio  dirette
          all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di  un
          sistema unico di  codifica  dei  singoli  provvedimenti  di
          spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci; 
              d) affiancamento, ai fini conoscitivi,  al  sistema  di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  che  si  ispirino   a
          comuni criteri di contabilizzazione; 
              e)  adozione   di   un   bilancio   consolidato   delle
          amministrazioni pubbliche con le proprie aziende,  societa'
          o altri organismi  controllati,  secondo  uno  schema  tipo
          definito  dal  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze
          d'intesa con i Ministri interessati; 
              f) definizione di un sistema di indicatori di risultato
          semplici, misurabili e riferiti ai programmi del  bilancio,
          costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse
          amministrazioni individuati con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri.» 
              - Il comma 9, dell'articolo 1 della  legge  4  novembre
          2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e
          i ricercatori universitari  e  delega  al  Governo  per  il
          riordino del  reclutamento  dei  professori  universitari),
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «9  Nell'ambito  delle   relative   disponibilita'   di
          bilancio, le universita' possono procedere  alla  copertura
          di  posti  di  professore  ordinario  e  associato   e   di
          ricercatore   mediante   chiamata   diretta   di   studiosi
          stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca  o
          insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
          che ricoprono  una  posizione  accademica  equipollente  in
          istituzioni universitarie o di ricerca estere,  ovvero  che
          abbiano gia' svolto per chiamata  diretta  autorizzata  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          nell'ambito  del  programma  di  rientro  dei  cervelli  un
          periodo di almeno tre anni di ricerca e  di  docenza  nelle
          universita' italiane  e  conseguito  risultati  scientifici
          congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
          chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati  vincitori
          nell'ambito di  specifici  programmi  di  ricerca  di  alta
          qualificazione,  identificati  con  decreto  del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentiti
          l'Agenzia   nazionale   di    valutazione    del    sistema
          universitario nazionale, finanziati dall'Unione  europea  o
          dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca. A tali fini le  universita'  formulano  specifiche
          proposte al Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla
          nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale.
          Nell'ambito delle relative disponibilita' di  bilancio,  le
          universita' possono altresi' procedere alla  copertura  dei
          posti di professore ordinario mediante chiamata diretta  di
          studiosi  di  chiara  fama.  A  tali  fini  le  universita'
          formulano specifiche proposte al Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
          il  nulla  osta  alla  nomina,   previo   parere   di   una
          commissione,   nominata   dal    Consiglio    universitario
          nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti
          al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale
          e' proposta la chiamata. Il rettore, con  proprio  decreto,
          dispone  la  nomina  determinando  la  relativa  classe  di
          stipendio sulla base della eventuale anzianita' di servizio
          e di valutazioni di merito.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  2  del  decreto-legge   10
          novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni  dalla
          legge 9 gennaio 2009,  n.1  (Disposizioni  urgenti  per  il
          diritto allo studio, la  valorizzazione  del  merito  e  la
          qualita' del sistema universitario e della  ricerca),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art.  2  (Misure   per   la   qualita'   del   sistema
          universitario). - 1 A decorrere dall'anno 2009, al fine  di
          promuovere  e  sostenere  l'incremento  qualitativo   delle
          attivita'  delle  universita'  statali  e   di   migliorare
          l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una
          quota  non  inferiore  al  7  per  cento   del   fondo   di
          finanziamento ordinario di cui all'articolo 5  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del
          fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi  incrementi
          negli  anni   successivi,   e'   ripartita   prendendo   in
          considerazione: 
              a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei
          processi formativi; 
              b) la qualita' della ricerca scientifica; 
              c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza  delle  sedi
          didattiche. Ai fini di  cui  alla  presente  lettera,  sono
          presi in considerazione i parametri relativi  all'incidenza
          del costo  del  personale  sulle  risorse  complessivamente
          disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti  di
          ricerca di rilievo nazionale  ed  internazionale  assegnati
          all'ateneo. 
              1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1  sono  disposti
          annualmente,  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, in misura compresa tra lo
          0,5 per cento e il 2 per cento del fondo  di  finanziamento
          ordinario di cui all'articolo 5  della  legge  24  dicembre
          1993, n.  537,  determinata  tenendo  conto  delle  risorse
          complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel
          miglioramento dell'efficacia e ell'efficienza nell'utilizzo
          delle risorse. 
              2. Le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al
          comma  1   sono   definite   con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  avente
          natura  non   regolamentare,   da   adottarsi,   in   prima
          attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato  di
          indirizzo per la valutazione della ricerca  e  il  Comitato
          nazionale per la valutazione del sistema universitario.  In
          sede di prima applicazione, la ripartizione  delle  risorse
          di cui al comma 1  e'  effettuata  senza  tener  conto  del
          criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma.» 
              - Il testo del comma 4, dell' articolo 16, della  legge
          2 dicembre 1991, n. 390 e' il seguente: 
              «4. Ad integrazione  delle  disponibilita'  finanziarie
          destinate dalle regioni agli interventi di cui al  presente
          articolo, e' istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il
          Ministero, un  «Fondo  di  intervento  integrativo  per  la
          concessione dei prestiti d'onore». Il  Fondo  e'  ripartito
          per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato  le
          procedure per la concessione dei prestiti, con decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del
          Ministro, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome.  L'importo
          assegnato a ciascuna regione non puo' essere superiore allo
          stanziamento destinato dalla stessa per le finalita' di cui
          al presente articolo». 
              - Il testo dell'articolo 3 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          e' il seguente: 
              «Art. 3. - 1. Le disposizioni del presente articolo  si
          applicano a tutti i procedimenti  in  cui  la  legislazione
          vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive. 
              - Il comma 5 dell'articolo 17 della legge  31  dicembre
          2009, n. 196 e' il seguente: 
              «5  Le  Commissioni  parlamentari  competenti   possono
          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  3  per
          tutte le proposte legislative e  gli  emendamenti  al  loro
          esame ai fini della verifica tecnica della  quantificazione
          degli oneri da  essi  recati.  La  relazione  tecnica  deve
          essere  trasmessa  nel  termine  indicato  dalle   medesime
          Commissioni in relazione all'oggetto e alla  programmazione
          dei lavori parlamentari  e,  in  ogni  caso,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
          di  trasmettere  la  relazione  tecnica  entro  il  termine
          stabilito dalle Commissioni deve indicarne  le  ragioni.  I
          dati devono  essere  trasmessi  in  formato  telematico.  I
          regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
          cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
          tecnica di cui al comma 3.»