Art. 5 
 
 
                Sospensione dell'efficacia esecutiva 
                     del provvedimento impugnato 
 
  1. Nei casi in cui  il  presente  decreto  prevede  la  sospensione
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato  il  giudice  vi
provvede,  se  richiesto  e  sentite  le  parti,  con  ordinanza  non
impugnabile,  quando  ricorrono  gravi   e   circostanziate   ragioni
esplicitamente indicate nella motivazione. 
  2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e  irreparabile,
la sospensione puo' essere disposta  con  decreto  pronunciato  fuori
udienza. La sospensione diviene  inefficace  se  non  e'  confermata,
entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.