Art. 5 
 
 
Modifiche al codice del consumo in materia di  servizi  finanziari  a
                              distanza 
 
  1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  all'articolo  67-quinquies,  comma  1,  la  lettera   b)   e'
sostituita dalla seguente: 
      «b) l'identita'  del  rappresentante  del  fornitore  stabilito
nello  Stato  membro  di  residenza  del  consumatore  e  l'indirizzo
geografico rilevante nei rapporti tra consumatore  e  rappresentante,
quando tale rappresentante esista»; 
    b) all'articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c), le parole:  «,
nonche'   ai   contratti   di   assicurazione   obbligatoria    della
responsabilita' civile per i danni derivanti dalla  circolazione  dei
veicoli a motore e  dei  natanti,  per  i  quali  si  sia  verificato
l'evento assicurato» sono soppresse; 
    c) all'articolo 67-terdecies, comma 4, le parole: «entro quindici
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro  e  non  oltre  trenta
giorni»; 
    d) all'articolo 67-terdecies, comma 5, le parole: «entro quindici
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro  e  non  oltre  trenta
giorni». 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta il testo degli  articoli  67  quinquies,  67
          duodecies,  67  terdecies,  del   decreto   legislativo   6
          settembre  2005,  n.  206  (Codice  del  consumo,  a  norma
          dell'articolo  7  della  L.  29  luglio  2003,   n.   229),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
          S.O., come modificati dalla presente legge:: 
              "Art.   67-quinquies.   (Informazioni    relative    al
          fornitore). 
              1. Le informazioni relative al fornitore riguardano: 
              a)  l'identita'  del  fornitore  e  la  sua   attivita'
          principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore e'
          stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico  rilevante
          nei rapporti tra consumatore e fornitore; 
              b)  l'identita'  del   rappresentante   del   fornitore
          stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e
          l'indirizzo   geografico   rilevante   nei   rapporti   tra
          consumatore  rappresentante,  quando  tale   rappresentante
          esista; 
              c) se il consumatore ha relazioni  commerciali  con  un
          professionista  diverso  dal  fornitore,  l'identita'   del
          professionista, la veste in cui agisce  nei  confronti  del
          consumatore, nonche' l'indirizzo geografico  rilevante  nei
          rapporti tra consumatore e professionista; 
              d)  se  il  fornitore  e'  iscritto  in   un   registro
          commerciale o in un pubblico registro analogo, il  registro
          di commercio in cui il fornitore e' iscritto e il numero di
          registrazione o un elemento equivalente  per  identificarlo
          nel registro; 
              e) qualora l'attivita' del fornitore  sia  soggetta  ad
          autorizzazione, gli estremi della competente  autorita'  di
          controllo." 
              "Art. 67-duodecies. (Diritto di recesso). 
              1. Il consumatore dispone di un termine di  quattordici
          giorni per recedere dal  contratto  senza  penali  e  senza
          dover indicare il motivo. 
              2. Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per  i
          contratti a distanza aventi per  oggetto  le  assicurazioni
          sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,
          n. 209, recante Codice delle assicurazioni  private,  e  le
          operazioni  aventi  ad  oggetto  gli  schemi  pensionistici
          individuali. 
              3. Il termine durante il quale puo'  essere  esercitato
          il diritto di recesso decorre alternativamente: 
              a) dalla data della conclusione del  contratto,  tranne
          nel caso delle assicurazioni sulla vita, per  le  quali  il
          termine  comincia  a  decorrere  dal  momento  in  cui   al
          consumatore  e'  comunicato  che  il  contratto  e'   stato
          concluso; 
              b)  dalla  data  in  cui  il  consumatore   riceve   le
          condizioni  contrattuali   e   le   informazioni   di   cui
          all'articolo 67-undecies, se  tale  data  e'  successiva  a
          quella di cui alla lettera a). 
              4. L'efficacia dei contratti  relativi  ai  servizi  di
          investimento e' sospesa durante la decorrenza  del  termine
          previsto per l'esercizio del diritto di recesso. 
              5. Il diritto di recesso non si applica: 
              a) ai  servizi  finanziari,  diversi  dal  servizio  di
          gestione su base individuale di portafogli di  investimento
          se gli investimenti non sono stati  gia'  avviati,  il  cui
          prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario  che
          il fornitore non e' in grado di controllare e  che  possono
          aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad  esempio
          i servizi riguardanti: 
              1) operazioni di cambio; 
              2) strumenti del mercato monetario; 
              3) valori mobiliari; 
              4) quote di un organismo di investimento collettivo; 
              5) contratti a termine  fermo  (futures)  su  strumenti
          finanziari,  compresi  gli  strumenti  equivalenti  che  si
          regolano in contanti; 
              6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA); 
              7) contratti swaps su tassi d'interesse,  su  valute  o
          contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari
          (equity swaps); 
              8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento
          previsto dalla presente  lettera,  compresi  gli  strumenti
          equivalenti che si regolano in contanti. Sono  comprese  in
          particolare in questa categoria le opzioni su valute  e  su
          tassi d'interesse; 
              b) alle polizze di assicurazione viaggio  e  bagagli  o
          alle analoghe  polizze  assicurative  a  breve  termine  di
          durata inferiore a un mese; 
              c) ai contratti interamente  eseguiti  da  entrambe  le
          parti su esplicita richiesta scritta del consumatore  prima
          che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso; 
              d)  alle  dichiarazioni  dei   consumatori   rilasciate
          dinanzi ad  un  pubblico  ufficiale  a  condizione  che  il
          pubblico  ufficiale  confermi  che  al   consumatore   sono
          garantiti i diritti di cui all'articolo 67-undecies,  comma
          1. 
              6. Se esercita il diritto di  recesso,  il  consumatore
          invia,  prima  dello  scadere  del  termine  e  secondo  le
          istruzioni che gli sono state date ai  sensi  dell'articolo
          67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione  scritta
          al fornitore, mediante lettera raccomandata con  avviso  di
          ricevimento o altro mezzo indicato ai  sensi  dell'articolo
          67-septies, comma 1, lettera d). 
              7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione
          dei contratti di credito disciplinata  dagli  articoli  67,
          comma 6, e 77. 
              8. Se  ad  un  contratto  a  distanza  relativo  ad  un
          determinato  servizio  finanziario  e'  aggiunto  un  altro
          contratto  a  distanza   riguardante   servizi   finanziari
          prestati da un fornitore o da un terzo  sulla  base  di  un
          accordo tra il  terzo  e  il  fornitore,  questo  contratto
          aggiuntivo e' risolto,  senza  alcuna  penale,  qualora  il
          consumatore eserciti il suo diritto di recesso  secondo  le
          modalita' fissate dal presente articolo." 
              "Art. 67-ter decies. (Pagamento  del  servizio  fornito
          prima del recesso). 
              1. Il consumatore che esercita il  diritto  di  recesso
          previsto dall'articolo 67-duodecies, comma 1, e'  tenuto  a
          pagare   solo   l'importo    del    servizio    finanziario
          effettivamente  prestato  dal  fornitore  conformemente  al
          contratto  a  distanza.  L'esecuzione  del  contratto  puo'
          iniziare  solo  previa  richiesta  del   consumatore.   Nei
          contratti di assicurazione l'impresa trattiene la  frazione
          di premio relativa al periodo in cui il contratto ha  avuto
          effetto. 
              2. L'importo di cui al comma 1 non puo': 
              a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del
          servizio gia' fornito in rapporto a  tutte  le  prestazioni
          previste dal contratto a distanza; 
              b) essere di  entita'  tale  da  poter  costituire  una
          penale. 
              3. Il fornitore non puo'  esigere  dal  consumatore  il
          pagamento di un importo in base al comma 1  se  non  e'  in
          grado di provare che il consumatore  e'  stato  debitamente
          informato dell'importo dovuto, in conformita'  all'articolo
          67-septies, comma 1, lettera a). Egli non puo' tuttavia  in
          alcun  caso  esigere  tale  pagamento  se  ha  dato  inizio
          all'esecuzione  del  contratto  prima  della  scadenza  del
          periodo  di  esercizio  del  diritto  di  recesso  di   cui
          all'articolo 67-duodecies, comma 1, senza che vi fosse  una
          preventiva richiesta del consumatore. 
              4. Il fornitore e' tenuto a rimborsare al  consumatore,
          entro e non oltre  trenta  giorni,  tutti  gli  importi  da
          questo versatigli in conformita' del contratto a  distanza,
          ad eccezione dell'importo di cui al  comma  1.  Il  periodo
          decorre  dal  giorno  in  cui  il   fornitore   riceve   la
          comunicazione di recesso. L'impresa di  assicurazione  deve
          adempiere  alle  obbligazioni  derivanti   dal   contratto,
          concernenti il periodo in  cui  il  contratto  medesimo  ha
          avuto effetto. 
              5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di
          cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene  o  importo
          che abbia ricevuto da quest'ultimo entro e non oltre trenta
          giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Non  sono
          ripetibili  gli  indennizzi  e   le   somme   eventualmente
          corrisposte  dall'impresa  agli  assicurati  e  agli  altri
          aventi diritto a prestazioni assicurative. 
              6.  Per  i  finanziamenti  diretti   principalmente   a
          permettere di acquistare o mantenere diritti di  proprieta'
          su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare
          o  ristrutturare  edifici,  l'efficacia  del   recesso   e'
          subordinata alla restituzione di cui al comma 5;