Art. 5 Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo l'articolo 37 e' aggiunto il seguente: "Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) 1. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, previo accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorieta' delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. 2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola e' diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorita', sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori. 3. Le imprese interessate hanno facolta' di interpellare preventivamente l'Autorita' in merito alle vessatorieta' delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall'Autorita' per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilita' dei professionisti nei confronti dei consumatori. 4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorita', adottati in applicazione del presente articolo, e' competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.". 5. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente."