Art. 5 
 
 
                      Modifiche al libro quinto 
            del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1533, comma 2, le parole: «tenente generale» sono
sostituite dalle seguenti: «generale di corpo d'armata»; 
    b) all'articolo 1594, comma 1, e' anteposto il seguente  periodo:
«Il cappellano militare di complemento e' collocato nella riserva  al
compimento del 55° anno di eta'.»; 
    c) all'articolo  1617,  comma  1,  dopo  le  parole:  «cappellani
militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e»; 
    d) all'articolo 1618, comma 1, dopo le  parole:  «promozione  dei
cappellani militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e»; 
    e) all'articolo 1622,  comma  1,  dopo  il  numero:  «1621»  sono
inserite le seguenti parole: «, commi 3 e 4,»; 
    f) all'articolo 1689: 
      1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) essere  dirigente  responsabile  di  struttura  sanitaria
complessa o essere stato primario o aiuto di  ospedale,  regolarmente
assunto mediante pubblico concorso;»; 
      2) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «o equipollenti»; 
    g) all'articolo 1726, comma 1, la lettera a) e' sostituita  dalla
seguente: « a) il  personale  del  servizio  sanitario  di  cui  agli
articoli 208 e 209;»; 
    h) al comma  6  dell'articolo  1737  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Il diploma, nel possesso dei requisiti richiesti e
nel rispetto dell'ordinamento universitario,  consente  l'accesso  ai
corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi
crediti formativi acquisiti.»; 
    i) all'articolo 1740, comma 1, lettera b), il  numero:  «19°»  e'
sostituito dal seguente: «18°»; 
    l) all'articolo 1742: 
      1) al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) non hanno compiuto nel biennio le ore di tirocinio previste
dai programmi dei corsi di studio per le Infermiere volontarie  della
Croce rossa italiana.»; 
      2) al comma 4, dopo la  parola:  «pratiche»  sono  inserite  le
seguenti: «di quattro ore ciascuna»; 
    m) all'articolo 1759, comma 1,  dopo  la  parola:  «servizio»  e'
inserita la seguente: «volontario». 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  1533  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  1533.  (Direzione  del  Servizio  di  assistenza
          spirituale) - 1. (Omissis). 
              2. L'Ordinario militare e il Vicario generale  militare
          sono assimilati di  rango,  rispettivamente,  al  grado  di
          generale di corpo d'armata  e  di  maggiore  generale.  Gli
          ispettori sono assimilati di rango al grado  di  brigadiere
          generale. 
              3. - 5. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 1594 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  1594.  (Cessazione  dal  complemento)   -1.   Il
          cappellano  militare  di  complemento  e'  collocato  nella
          riserva al compimento del 55° anno di  eta'.  I  cappellani
          militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due
          anni di servizio continuativo, hanno inoltrato  domanda  di
          transito nel servizio permanente ai sensi  dell'art.  1559,
          se non sono riconosciuti idonei a  giudizio  dell'Ordinario
          militare,  cessano  definitivamente  dal  servizio  e  sono
          collocati in congedo assoluto.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1617 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 1617. (Programmazione) -  1.  Le  promozioni  dei
          cappellani militari di complemento  e  della  riserva  sono
          conferite nel numero determinato  annualmente  con  decreto
          del Ministro della  difesa  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, su  proposta  dell'Ordinario
          militare,  in   rapporto   alle   esigenze   del   servizio
          dell'assistenza spirituale.": 
              -Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  1618  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1618.  (Promozioni  dei  cappellani  militari  in
          congedo) - 1. Per le promozioni dei cappellani militari  di
          complemento  e  della  riserva  si  osservano,  in   quanto
          applicabili,  le   disposizioni   per   l'avanzamento   dei
          cappellani militari in servizio permanente. 
              2. -3. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 1622 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.1622. (Riduzione o sospensione degli assegni) - 1.
          Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale  di
          cui all'art. 1621, commi 3 e 4, sono ridotti o sospesi,  in
          relazione alle varie posizioni di stato per  esso  previste
          dal presente codice, secondo le norme  in  vigore  per  gli
          ufficiali della Forza armata a cui carico e' posto  l'onere
          del trattamento economico.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1689 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.1689. (Requisiti speciali per l'avanzamento) -  1.
          Per l'avanzamento a scelta al grado di  colonnello  medico,
          oltre alle condizioni di cui all' art. 1688, e'  necessario
          il possesso di almeno uno dei titoli seguenti: 
              a) essere in possesso di dottorato di ricerca; 
              b) essere o essere stato aiuto o  assistente  ordinario
          di cliniche o istituti scientifici universitari; 
              c) essere dirigente responsabile di struttura sanitaria
          complessa o essere stato  primario  o  aiuto  di  ospedale,
          regolarmente assunto mediante pubblico concorso; 
              d) impiego di  ruolo  tecnico  o  sanitario  presso  le
          Amministrazioni pubbliche, a seguito di assunzione mediante
          pubblico concorso. 
              2.  Per  l'avanzamento   a   scelta   degli   ufficiali
          commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello  di
          colonnello, oltre alle condizioni di cui all' art. 1688, e'
          necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli  o
          requisiti: 
              a) laurea in giurisprudenza, in economia  e  commercio,
          in scienze politiche o in ingegneria o equipollenti; 
              b)  incarico  dirigenziale  presso  le  Amministrazioni
          pubbliche; 
              c) pubblicazioni amministrative, scientifiche, o altro,
          la cui importanza dimostra la preparazione dell'ufficiale a
          ricoprire il grado superiore; 
              d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende
          industriali o commerciali.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1726 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 1726. (Precettazioni e assegnazioni) - 1. Se,  in
          tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il  numero
          di personale avente obblighi di leva  e  di  chiamata  alle
          armi che la Croce rossa italiana puo' arruolare  nel  ruolo
          normale, a norma dell' art.  1632,  non  e'  raggiunto  con
          arruolamenti volontari,  il  Ministero  della  difesa  puo'
          disporre la precettazione e l'assegnazione d'autorita' alla
          Croce rossa italiana - su sua segnalazione nominativa -  di
          cittadini aventi obblighi militari di eta' dal 50°  al  55°
          anno, escluso: 
              a) il personale del  servizio  sanitario  di  cui  agli
          articoli 208 e 209; 
              b) il personale di sussistenza; 
              c) coloro che sono stati  ammessi  a  provvedimenti  di
          esenzione dai richiami alle armi per mobilitazione; 
              d) coloro che hanno  una  particolare  destinazione  di
          mobilitazione.". 
              Si riporta il testo del  comma  6  dell'art.  1737  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1737. (Nomina delle infermiere volontarie) - 1. -
          5. (Omissis). 
              6. Il diploma e' accompagnato dal  distintivo  e  dalla
          tessera di cui agli articoli 1011 e 1022 del regolamento  e
          importa il versamento della tassa di cui all' art. 1744; il
          personale   in   possesso    del    diploma,    equivalente
          all'attestato di  qualifica  di  operatore  socio-sanitario
          specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi,
          nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze  armate  e
          della  Croce  rossa  italiana,  e'  abilitato  a   prestare
          servizio  di  emergenza  e  assistenza  sanitaria  con   le
          funzioni   e   attivita'    proprie    della    professione
          infermieristica.Il  diploma,  nel  possesso  dei  requisiti
          richiesti e nel  rispetto  dell'ordinamento  universitario,
          consente l'accesso ai corsi di  laurea  in  infermieristica
          con  il  riconoscimento  dei  relativi  crediti   formativi
          acquisiti.". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  1740  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1740. (Partecipazione ai corsi di preparazione) -
          1.  Possono  essere  ammesse  ai  corsi   di   studio   per
          preparazione a infermiere volontarie le socie  della  Croce
          rossa italiana che, dichiarando di  aver  preso  conoscenza
          delle disposizioni del presente capo e di quelle  del  capo
          II del titolo III del libro V del regolamento: 
              a)   ne   fanno   domanda   al   comitato   nella   cui
          circoscrizione hanno la propria residenza e presso il quale
          i corsi sono istituiti; 
              b) hanno compiuto il 18°  anno  di  eta'  e  non  hanno
          superato il 55°. 
              2. - 4. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del commi 3 e 4 dell'art. 1742  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  1742  (Durata  e  superamento   dei   corsi   di
          preparazione) - 1. -2. (Omissis). 
              3. Non sono ammesse agli esami le allieve  che  durante
          l'anno: 
              a) hanno riportato note caratteristiche sfavorevoli; 
              b) sono state assenti a piu' di un quarto delle lezioni
          teoriche; 
              c) non hanno compiuto nel biennio le ore  di  tirocinio
          previste  dai  programmi  dei  corsi  di  studio   per   le
          Infermiere volontarie della Croce rossa italiana. 
              4.  Le  allieve  che  impiegano  piu'  di  due  anni  a
          conseguire  il  diploma,  devono  compiere   altre   trenta
          presenze  pratiche  di  quattro  ore  ciascuna  oltre  alle
          prescritte.". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  1759  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1759.  (Valutazione  del  servizio  prestato  dal
          personale della Croce rossa  italiana)  -  1.  Il  servizio
          volontario prestato  dal  personale  militare  della  Croce
          rossa italiana in tempo di pace non puo' essere  in  nessun
          caso valutato agli effetti di pensione come  prestato  allo
          Stato o ad altri enti pubblici. 
              2. - 3. (Omissis).".