Art. 5 
 
                    Comunicazione di informazioni 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Le imprese che forniscono  reti  e  servizi  di  comunicazione
elettronica trasmettono tutte le  informazioni,  anche  di  carattere
finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorita', per le  materie
di rispettiva competenza, al fine di assicurare la  conformita'  alle
disposizioni o alle decisioni dagli  stessi  adottate  ai  sensi  del
Codice. In particolare, il Ministero e l'Autorita' hanno la  facolta'
di chiedere che  tali  imprese  comunichino  informazioni  circa  gli
sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere
ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse  resi  disponibili  ai
concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui
mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare  dati
contabili  sui  mercati  al  dettaglio  collegati  a   tali   mercati
all'ingrosso.  Le  imprese  che  forniscono   reti   e   servizi   di
comunicazione   elettronica   devono   fornire   tempestivamente   le
informazioni richieste, nel rispetto  dei  termini  e  del  grado  di
dettaglio   determinati,    rispettivamente,    dal    Ministero    e
dall'Autorita'.  Le  richieste  di  informazioni  del   Ministero   e
dell'Autorita' sono  proporzionate  rispetto  all'assolvimento  dello
specifico  compito  al  quale  la  richiesta  si  riferisce  e   sono
adeguatamente  motivate.  Il  Ministero  e  l'Autorita'  trattano  le
informazioni conformemente al comma 3.". 
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n.
          259 del 2003, come modificato dal presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 10. Comunicazione di informazioni. 
              1.  Le  imprese  che  forniscono  reti  e  servizi   di
          comunicazione    elettronica    trasmettono    tutte     le
          informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al
          Ministero e all'Autorita', per  le  materie  di  rispettiva
          competenza, al  fine  di  assicurare  la  conformita'  alle
          disposizioni o alle  decisioni  dagli  stessi  adottate  ai
          sensi  del  Codice.  In   particolare,   il   Ministero   e
          l'Autorita' hanno la facolta' di chiedere che tali  imprese
          comunichino informazioni  circa  gli  sviluppi  previsti  a
          livello  di  reti  o  di  servizi  che   potrebbero   avere
          ripercussioni  sui  servizi  all'ingrosso  da   esse   resi
          disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un
          significativo  potere  sui  mercati  all'ingrosso   possono
          essere inoltre  tenute  a  presentare  dati  contabili  sui
          mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso.
          Le imprese che forniscono reti e servizi  di  comunicazione
          elettronica devono fornire tempestivamente le  informazioni
          richieste,  nel  rispetto  dei  termini  e  del  grado   di
          dettaglio determinati,  rispettivamente,  dal  Ministero  e
          dall'Autorita'. Le richieste di informazioni del  Ministero
          e    dell'Autorita'     sono     proporzionate     rispetto
          all'assolvimento  dello  specifico  compito  al  quale   la
          richiesta si riferisce e sono  adeguatamente  motivate.  Il
          Ministero   e   l'Autorita'   trattano   le    informazioni
          conformemente al comma 3. 
              2.  Il  Ministero   e   l'Autorita'   forniscono   alla
          Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni
          che sono necessarie a quest'ultima per assolvere i  compiti
          che  il  Trattato  le  conferisce,  proporzionate  rispetto
          all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le
          informazioni fornite al Ministero e  all'Autorita'  possono
          essere  messe  a   disposizione   di   un'altra   Autorita'
          indipendente nazionale o  di  analoga  Autorita'  di  altro
          Stato membro dell'Unione  europea,  di  seguito  denominato
          Stato  membro,  ove  cio'  sia  necessario  per  consentire
          l'adempimento delle responsabilita' loro derivanti in  base
          al diritto comunitario. Se necessario,  e  salvo  richiesta
          contraria, espressa e motivata, dell'Autorita' che fornisce
          le informazioni, la Commissione  mette  le  informazioni  a
          disposizione di analoga Autorita' di altro Stato membro. Se
          le informazioni trasmesse alla  Commissione  europea  o  ad
          altra    analoga    Autorita'    riguardano    informazioni
          precedentemente fornite  da  un'impresa  su  richiesta  del
          Ministero ovvero dell'Autorita', tale impresa deve  esserne
          informata. 
              3. Qualora le informazioni trasmesse da un'Autorita' di
          regolamentazione   di   altro   Stato   membro   siano   da
          considerarsi riservate, in  conformita'  con  la  normativa
          comunitaria e nazionale  in  materia  di  riservatezza,  il
          Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle   rispettive
          competenze, ne garantiscono la riservatezza. 
              4.   Il   Ministero   e   l'Autorita'   pubblicano   le
          informazioni di cui al presente articolo  nella  misura  in
          cui  contribuiscano  a   creare   un   mercato   libero   e
          concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto  1990,
          n. 241 e successive  modificazioni  e  nel  rispetto  della
          normativa   comunitaria   e   nazionale   in   materia   di
          riservatezza. 
              5. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano, entro  e  non
          oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice,  le
          disposizioni  relative  all'accesso   del   pubblico   alle
          informazioni di cui al presente articolo, comprese guide  e
          procedure  dettagliate  per  ottenere  tale  accesso.  Ogni
          decisione di diniego dell'accesso  alle  informazioni  deve
          essere   esaurientemente   motivata    e    tempestivamente
          comunicata alle parti interessate.".