Art. 5 Modifiche e integrazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 1. All'articolo 15, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nelle more della definizione del codice unico europeo, si applica il codice unico nazionale.».
Note all'art. 5: Il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 16 del 2010, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 15 (Sistema europeo di codifica). - 1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 191 del 2007, a ciascun materiale donato e' attribuito un codice d'identificazione unico europeo, al fine di garantire un'adeguata identificazione del donatore e la rintracciabilita' di tutti i materiali donati, nonche' di fornire informazioni sulle caratteristiche e proprieta' fondamentali dei tessuti e cellule. Il codice comprende almeno le informazioni di cui all'allegato XI. 1-bis. Nelle more della definizione del codice unico europeo, si applica il codice unico nazionale.».