Art. 5 
 
 Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di 
  contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 
 
  1. All'articolo 9 comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  «Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base  di
gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi
relativi all'architettura e all'ingegneria  di  cui  alla  parte  II,
titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  si
applicano i parametri individuati con il  decreto  di  cui  al  primo
periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle  disposizioni  di
cui  al  presente  periodo,  di  concerto  con  il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi'
definite le classificazioni delle prestazioni professionali  relative
ai predetti servizi. I parametri  individuati  non  possono  condurre
alla determinazione di un importo a base di gara superiore  a  quello
derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto.». 
  2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9  comma  2,
penultimo  periodo,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  le
tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni  vigenti
prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1
del 2012 possono continuare  ad  essere  utilizzate,  ai  soli  fini,
rispettivamente, della determinazione del corrispettivo  da  porre  a
base di gara per l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi
attinenti all'architettura  e  all'ingegneria  e  dell'individuazione
delle prestazioni professionali.