Art. 5 
 
 
   Atti costitutivi e statuti dei partiti e dei movimenti politici 
 
  1. I partiti e i  movimenti  politici,  ivi  incluse  le  liste  di
candidati che non siano diretta  espressione  degli  stessi,  qualora
abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o  ai  contributi
di cui alla  presente  legge,  sono  tenuti  a  dotarsi  di  un  atto
costitutivo e  di  uno  statuto,  che  sono  trasmessi  in  copia  al
Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente  della  Camera
dei deputati entro quarantacinque giorni dalla  data  di  svolgimento
delle elezioni. L'atto costitutivo e lo statuto  sono  redatti  nella
forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo  competente
ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo  responsabile  per
la gestione economico-finanziaria. Lo statuto deve essere  conformato
a principi democratici nella vita interna, con  particolare  riguardo
alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e  ai  diritti
degli iscritti. 
  2. I partiti e i  movimenti  politici,  ivi  incluse  le  liste  di
candidati che non siano diretta espressione  degli  stessi,  che  non
trasmettano al Presidente del Senato della Repubblica o al Presidente
della Camera dei deputati gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi
previsto, decadono dal diritto ai rimborsi per le spese elettorali  e
alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante.