Art. 5 Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito Consiglio. 2. Il Consiglio e' composto da un massimo di ventitre componenti e loro sostituti scelti fra persone di comprovata esperienza e professionalita' nei settori inerenti l'attuazione del presente decreto, designati: a) quattro dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di Presidente; b) quattro dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di vice Presidente; c) quattro dal Ministero della salute; d) uno dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; e) uno dal Ministero dello sviluppo economico; f) nove dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui quattro da individuare nell'ambito dell'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4. 3. Il Consiglio dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati soltanto una volta. 4. Il Consiglio svolge le sue funzioni se e' stata nominata la meta' piu' uno dei suoi componenti. 5. Il Consiglio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, puo' avvalersi di esperti esterni in caso di specifiche necessita', nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 6. Il Consiglio provvede a consultare periodicamente i portatori di interesse. 7. Ai componenti del Consiglio ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o rimborso spese.
Note all'art. 5: Il testo dell'articolo 2 della citata legge 3 febbraio 2011, n. 4, cosi' recita: «Articolo 2 (Rafforzamento della tutela e della competitivita' dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata) 1. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti». 2. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di evitare che siano indotti in errore, e' vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti, a condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che puo' verificarne l'effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti. 3. E' istituito il «Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il Sistema e' finalizzato a garantire una qualita' del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti. Il Sistema assicura che le attivita' agricole e zootecniche siano esercitate in conformita' a norme tecniche di produzione integrata, come definita al comma 4; la verifica del rispetto delle norme tecniche e' eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti. 4. Si definisce «produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversita', volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono la produzione integrata, nonche' le procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle province autonome che hanno gia' istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo. Il decreto di cui al secondo periodo prevede le opportune forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi gia' adottati dalle regioni o dalle province autonome per la produzione integrata. 5. L'adesione al Sistema e' volontaria ed e' aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli. 6. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a istituire, al proprio interno, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire: a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema; b) la disciplina produttiva; c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al Sistema; d) adeguate misure di vigilanza e controllo. 7. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al comma 6 non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese. 8. Le disposizioni del presente articolo divengono efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea. 9. All'attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».