Art. 5. Esame di diploma 5.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale e' nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa. 5.2. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacita' professionali adeguate agli standards europei (vedi tabella D).