Art. 5.
                    Modalita' di rendicontazione
  1.  Nei  termini  previsti dal contratto e comunque per periodi non
superiori  a  tre  mesi  solari,  il  concessionario  deve  metter  a
disposizione  dello scommettitore un rendiconto analitico di tutte le
transazioni dallo stesso attivate.
  2. Il gestore del totalizzatore provvede, per ogni concessionario e
con  periodicita' annuale, a fornire la certificazione dell'ammontare
complessivo  delle  vincite  pagate  e dei rimborsi effettuati per le
scommesse di cui all'art. 1.
    Roma, 31 maggio 2002
                                       Il direttore generale: Cutrupi