Art. 5.
  L'organismo   autorizzato   "C.S.Q.A.   -  Certificazione  qualita'
agroalimentare  S.r.l."  comunica  con  immediatezza,  e comunque con
termine  non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di
conformita'  all'utilizzo  della  denominazione  di  origine protetta
"Fagiolo  di Lamon della Vallata Bellunese" anche mediante immissione
nel  sistema  informativo  del  Ministero  delle politiche agricole e
forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.