Art. 5. L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese" anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.