Art. 5-bis. Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza (( 1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo puo' essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalita' che rivestono incarichi istituzionali di Governo, al fine di consentire lo svolgimento di una piu' efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumita' di tali personalita'.)) (( 2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza e' conferita ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.)) (( 3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.)) (( 4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo e' consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio, nonche' l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo.)) (( 5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.)) (( 6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo vigente dell'art. 43 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 (Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza): "Art. 43 (Disposizioni generali). - Il Ministro dell'interno, d'accordo con gli altri Ministri competenti, puo' con suo decreto attribuire la qualita' di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purche' posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato.". - Si riporta il testo degli articoli 4-bis e 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza): "Art. 4-bis. - In deroga a quanto previsto dall'art. 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all'art. 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino: a) essere maggiorenni; b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore; c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; d) avere il godimento dei diritti civili e politici. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso allo specifico impiego per il quale e' richiesta la qualita' di agente di pubblica sicurezza. All'atto dell'attribuzione della qualita' di Agente di pubblica sicurezza, l'interessato e' tenuto a prestare giuramento, in deroga all'art. 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse . L'attribuzione della qualita' di Agente di pubblica sicurezza e' revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed e' sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dell'interessato e' adottato un provvedimento restrittivo della liberta' personale. Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorita' amministrativa il riconoscimento della qualita' di Agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale.". "Art. 73. - Il Capo della polizia, i prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i pretori e i magistrati addetti al pubblico ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge. Gli Agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti. Gli Agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge. La facolta' di portare le armi senza licenza e' attribuita soltanto ai fini della difesa personale.". - Si riporta il testo dell'art. 32 del regio decreto 20 agosto 1909, n. 666 (Regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza): "Art. 32. - Il giuramento da prestarsi dai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, prima di essere ammessi in ufficio, sara' ricevuto dal prefetto o dal sotto prefetto da cui dipendono.". - Si riporta l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada): "Art. 24 (Segnale distintivo e norme d'uso. Intimazione dell'alt). - 1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale usano quando non sono in uniforme, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del codice, e' conforme al modello stabilito nella figura I.2 e rispondente alle seguenti caratteristiche: a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza; b) al centro del disco lo stemma della Repubblica italiana di colore nero; c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della Direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della corona circolare, in lettere nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore; d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso e' inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale. 2. Il segnale distintivo e' usato esclusivamente per intimare l'alt agli utenti della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le segualazioni manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dai casi consentiti e' perseguibile anche disciplinarmente dall'amministrazione da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1. 3. Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice, quando non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina del codice della strada esibiscono in modo chiaramente visibile, il segnale distintivo di cui al comma 1 e successivamente, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, esibiscono la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione. 4. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso. 5. L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale non in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati e' eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo di cui al comma 1.". - Si riporta l'art. 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): "Art. 177 (Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze). - 1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e' consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonche' degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneita' al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. 2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza. 3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E' vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia. 4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. 5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.".