Art. 5-bis.
    Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza

((  1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo puo' essere
conferita  la  qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti
di  veicoli  in  uso  ad  alte  personalita'  che rivestono incarichi
istituzionali di Governo, al fine di consentire lo svolgimento di una
piu' efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumita' di tali
personalita'.))
((  2.  La  nomina  ad  agente  di pubblica sicurezza e' conferita ai
sensi dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907,
n.  690,  previo  accertamento  del  possesso  dei  requisiti  di cui
all'articolo  4-bis  del regolamento per l'esecuzione del testo unico
delle  leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635.))
((  3.  I  soggetti  di cui al comma 1 del presente articolo prestano
giuramento  ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al regio
decreto 20 agosto 1909, n. 666.))
((  4.  Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo
e' consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'articolo 24 del
regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione del nuovo codice della
strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992,  n.  495,  contenente l'indicazione dell'amministrazione per la
quale   prestano   servizio,  nonche'  l'utilizzo  sugli  autoveicoli
condotti  del  dispositivo  acustico  supplementare  di allarme e del
dispositivo  supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu, previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui
al  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare
nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo.))
((  5.  Nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  al comma 1, non trova
applicazione l'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo
unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.))
((  6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza
ai  soggetti  di  cui  al  comma  1  non  comporta  il  diritto  alla
corresponsione di alcun compenso.))

Riferimenti normativi:
    - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 43 del regio decreto
31 agosto  1907,  n.  690 (Testo unico della legge sugli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza):
    "Art.  43  (Disposizioni  generali).  - Il Ministro dell'interno,
d'accordo  con  gli  altri  Ministri competenti, puo' con suo decreto
attribuire  la  qualita' di agente di pubblica sicurezza alle guardie
telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purche' posseggano
i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi
al   pretore   come  pure  ad  altri  agenti  destinati  dal  Governo
all'esecuzione  ed  all'osservanza  di  speciali  leggi e regolamenti
dello Stato.".
    - Si riporta il testo degli articoli 4-bis e 73 del regio decreto
6 maggio  1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione
del  testo  unico  18 giugno  1931,  n.  773, delle leggi di pubblica
sicurezza):
    "Art. 4-bis. - In deroga a quanto previsto dall'art. 43 del testo
unico  della  legge  sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,
approvato  con  regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in
attuazione  delle direttive del Ministro dell'interno, ed a richiesta
delle  amministrazioni  interessate,  provvede all'attribuzione della
qualita'  di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e
di  strade ferrate, ai cantonieri di cui all'art. 12 del codice della
strada  emanato  con  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e
successive   modificazioni   e  integrazioni,  e  agli  altri  agenti
destinati  all'esecuzione  ed  all'osservanza  di  speciali  leggi  e
regolamenti, che risultino:
      a) essere maggiorenni;
      b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
      c) non  avere  subito condanna a pena detentiva per delitto non
colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
      d) avere il godimento dei diritti civili e politici.
    Sono  fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso
allo  specifico  impiego  per  il  quale  e' richiesta la qualita' di
agente di pubblica sicurezza.
    All'atto  dell'attribuzione  della qualita' di Agente di pubblica
sicurezza,  l'interessato  e' tenuto a prestare giuramento, in deroga
all'art. 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti
al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: "Giuro di essere
fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente
le  leggi  dello  Stato  e delle regioni e di adempiere alle funzioni
affidatemi  con  coscienza  e  diligenza  e  con  l'unico  intento di
perseguire il pubblico interesse .
    L'attribuzione  della qualita' di Agente di pubblica sicurezza e'
revocata,  previa  contestazione  e  nel  rispetto  del principio del
contraddittorio,   qualora  venga  a  mancare  taluno  dei  requisiti
prescritti,  ed  e'  sospesa  nei  casi  in  cui  la legge prevede la
sospensione   dal   servizio   o,   comunque,  quando  nei  confronti
dell'interessato  e'  adottato  un  provvedimento  restrittivo  della
liberta' personale.
    Le  disposizioni  del  presente articolo, si osservano in tutti i
casi  in  cui  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  rimettono
all'autorita'  amministrativa  il  riconoscimento  della  qualita' di
Agente  di  pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore
per la polizia municipale.".
    "Art.  73.  - Il Capo della polizia, i prefetti, i vice-prefetti,
gli  ispettori  provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica
sicurezza,  i  pretori e i magistrati addetti al pubblico ministero o
all'ufficio  di  istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza
le armi di cui all'art. 42 della legge.
    Gli Agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli articoli 17 e
18  della  legge  31 agosto  1907, n. 690, portano, senza licenza, le
armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.
    Gli  Agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art.
43  della  legge  31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali,
possono   portare,  senza  licenza,  le  armi  di  cui  al  capoverso
precedente,  soltanto  durante il servizio o per recarsi al luogo ove
esercitano  le  proprie  mansioni  e farne ritorno, sempre quando non
ostino disposizioni di legge.
    La  facolta'  di  portare  le  armi  senza  licenza e' attribuita
soltanto ai fini della difesa personale.".
    - Si  riporta  il  testo dell'art. 32 del regio decreto 20 agosto
1909,  n. 666 (Regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di
pubblica sicurezza):
    "Art.  32.  -  Il  giuramento  da  prestarsi  dai  funzionari  ed
impiegati  di pubblica sicurezza, prima di essere ammessi in ufficio,
sara' ricevuto dal prefetto o dal sotto prefetto da cui dipendono.".
    - Si   riporta   l'art.  24  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16 dicembre  1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada):
    "Art.   24   (Segnale   distintivo  e  norme  d'uso.  Intimazione
dell'alt). - 1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i
servizi  di  polizia  stradale  usano quando non sono in uniforme, ai
sensi  dell'art.  12,  comma  5,  del  codice, e' conforme al modello
stabilito    nella   figura   I.2   e   rispondente   alle   seguenti
caratteristiche:
      a) disco  metallico o di materiale sintetico del diametro di 15
cm,  in  materiale  rifrangente su entrambe le facce, avente la parte
centrale  di  colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona
circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza;
      b) al  centro  del disco lo stemma della Repubblica italiana di
colore nero;
      c) indicazione     dell'amministrazione     di     appartenenza
dell'agente,  nella parte superiore della corona circolare in lettere
nere  alte 1,4 cm; eventuale specificazione della Direzione generale,
corpo,  servizio,  ecc. nella parte inferiore della corona circolare,
in  lettere  nere  alte  1  cm  se  disposta  su una sola riga, e, se
disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e
1 cm per quella inferiore;
      d) manico  di metallo o di materiale sintetico di colore bianco
lungo  30  cm,  sullo  stesso  e'  inciso  un  numero o matricola che
identifica chi detiene il segnale.
    2.  Il  segnale  distintivo  e' usato esclusivamente per intimare
l'alt  agli  utenti  della  strada  in  movimento e, in situazioni di
emergenza,   per  le  segualazioni  manuali  dirette  a  regolare  il
traffico.  L'uso  del segnale distintivo fuori dai casi consentiti e'
perseguibile   anche  disciplinarmente  dall'amministrazione  da  cui
dipendono i soggetti di cui al comma 1.
    3.  Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice,
quando  non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che
circolano sulle aree soggette alla disciplina del codice della strada
esibiscono in modo chiaramente visibile, il segnale distintivo di cui
al  comma  1  e  successivamente,  prima  di qualsiasi accertamento o
contestazione,   esibiscono  la  speciale  tessera  rilasciata  dalla
competente amministrazione.
    4.  Gli  organi  di polizia stradale in uniforme possono intimare
l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o
con segnale manuale o luminoso.
    5.  L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale
non  in  uniforme  ed  a  bordo  di  veicoli di servizio o privati e'
eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino
il segnale distintivo di cui al comma 1.".
    - Si  riporta  l'art. 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada):
    "Art.  177  (Circolazione  degli  autoveicoli  e  dei motoveicoli
adibiti  a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze). -
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora
i  veicoli  ne  siano  muniti, anche del dispositivo supplementare di
segnalazione   visiva  a  luce  lampeggiante  blu  e'  consentito  ai
conducenti  degli  autoveicoli  e  motoveicoli  adibiti  a servizi di
polizia o antincendio, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico  del  Club  alpino  italiano,  nonche'  degli  organismi
equivalenti,  esistenti  nella regione Valle d'Aosta e nelle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  a quelli delle autoambulanze e
veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per
l'espletamento  di  servizi  urgenti  di istituto. I predetti veicoli
assimilati  devono  avere  ottenuto il riconoscimento di idoneita' al
servizio  da  parte  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C. Agli
incroci  regolati,  gli agenti del traffico provvederanno a concedere
immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
    2.  I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento
di  servizi  urgenti  di  istituto,  qualora  usino congiuntamente il
dispositivo   acustico   supplementare   di   allarme   e  quello  di
segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  blu,  non  sono tenuti a
osservare  gli  obblighi,  i  divieti  e le limitazioni relativi alla
circolazione,  le  prescrizioni della segnaletica stradale e le norme
di  comportamento  in  genere,  ad eccezione delle segnalazioni degli
agenti  del  traffico  e nel rispetto comunque delle regole di comune
prudenza e diligenza.
    3.  Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al
comma  1, o sulle strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi sulla
prima,  appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha
l'obbligo  di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.
E'  vietato  seguire  da  presso  tali veicoli avvantaggiandosi nella
progressione di marcia.
    4.  Chiunque,  al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei
dispositivi  supplementari  ivi  indicati  e'  soggetto alla sanzione
amministrativa    del    pagamento    di    una    somma    da   lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
    5.  Chiunque  viola  le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
sessantatremilacinquecentodieci                 a                lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.".