Art. 5. Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2033, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso. L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 13 marzo 2002, sara' scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e fara' carico al capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002. Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 settembre 2002 Il Ministro: Tremonti