Art. 5.
      Procedura per l'esecuzione delle acquisizioni in economia

  1.  L'acquisizione  dei  beni  e  servizi  in  economia puo' essere
effettuata  in  amministrazione  diretta oppure a cottimo fiduciario.
Nell'amministrazione  diretta  le  acquisizioni  sono  effettuate con
materiali  e  mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale
proprio.  Nel  cottimo  fiduciario  le acquisizioni di beni e servizi
avvengono mediante affidamento a persone o imprese.
  2.  Il  procedimento di acquisizione dei beni e servizi e' posto in
atto  dal  capo  del  servizio  amministrativo (o dal funzionario che
esplica  funzioni  equipollenti)  che, essendo preposto alla gestione
amministrativa   dell'organismo,   adotta,   nell'ambito   della  sua
competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza
esterna, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.
  3. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve
avvenire  mediante  gara  informale  con  richiesta  di preventivi ad
almeno  cinque  ditte  ed  acquisizione di almeno tre preventivi. Nel
caso di esito infruttuoso della gara, si ripete l'indagine di mercato
ed  in  tal  caso  l'acquisizione  puo'  essere  aggiudicata anche in
presenza di un solo preventivo.
  4. Si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi nel caso di nota
specialita'  dei beni da acquisire, in relazione alle caratteristiche
tecniche  o  di  mercato;  qualora,  tuttavia, per l'acquisizione dei
suddetti  beni  ci  si  rivolga  a  ditte  che  commercializzano tali
prodotti,  occorre  ugualmente  osservare  le  prescrizioni di cui al
precedente comma 3.
  5.  Si  prescinde,  altresi',  dalla  richiesta  di piu' preventivi
quando  l'importo  della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro.
Il  suddetto  limite  e'  elevato a 40.000 euro per l'acquisizione di
beni  e  servizi  connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di
ordine pubblico.
  6.  La  richiesta  dei  preventivi/offerte, da inoltrare alle ditte
mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax) deve contenere:
    a) l'oggetto della prestazione;
    b) le caratteristiche tecniche;
    c) le qualita' e le modalita' di esecuzione;
    d) le eventuali garanzie richieste;
    e) le modalita' di scelta del contraente;
    f) i prezzi;
    g) le modalita' di pagamento;
    h) l'informazione   circa   l'obbligo   di   assoggettarsi   alle
condizioni   e   penalita'  previste  e  di  uniformarsi  alle  norme
legislative  e  regolamentari applicabili alla fornitura o servizi da
espletare;
    i) la facolta' per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione
dell'obbligazione  a  spese della ditta aggiudicataria e di procedere
alla  rescissione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia,
nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle obbligazioni assunte;
    l) ogni   altra   prescrizione   ritenuta   necessaria   ai  fini
dell'acquisizione.
  7.   Tra   i   preventivi  acquisiti,  se  la  prestazione  oggetto
dell'acquisizione  deve  essere  conforme  a  specifici  disciplinari
tecnici,  oppure si riferisce a nota specialita', e' prescelto quello
con  il  prezzo  piu'  basso.  Negli  altri casi la scelta puo' anche
essere  effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
  8.  I  preventivi  sono  esaminati  da una commissione nominata con
apposito  atto  dagli organi responsabili di cui all'art. 4, comma 1.
La commissione e' composta dal capo del servizio amministrativo o dal
funzionario   che  esplica  funzioni  equipollenti  e  da  altri  due
funzionari  dei quali almeno uno tecnicamente competente in relazione
alla  natura dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige e
sottoscrive  il  verbale di ricognizione dei preventivi, individuando
l'impresa a cui e' aggiudicata l'acquisizione.
  9. Il capo del servizio amministrativo o il funzionario che esplica
funzioni   equipollenti,  sulla  base  delle  risultanze  della  gara
informale  riportate  nel  predetto  verbale,  emette  apposito  atto
dispositivo  per  la susseguente acquisizione dei beni e servizi, che
sara' perfezionata:
    a) mediante  lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa
non superi l'ammontare di 20.000 euro;
    b) mediante atto negoziale negli altri casi.
  10.  I  suddetti  atti  dovranno  riportare  gli  stessi  contenuti
previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:
    a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
    b) la  quantita'  ed  il  prezzo  degli  stessi con l'indicazione
dell'I.V.A.;
    c) la qualita', le modalita' ed i termini di esecuzione;
    d) gli estremi contabili (capitolo);
    e) la forma di pagamento;
    f) le  penali  per  la ritardata o incompleta esecuzione, nonche'
l'eventuale  richiamo  all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle
vigenti norme di legge e regolamentari;
    g) l'ufficio  referente  ed  eventuali altre indicazioni utili al
fornitore.
  11.  Nel  caso  di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere
per iscritto all'amministrazione la propria accettazione.
  12.  I  pagamenti  sono disposti entro trenta giorni dalla data del
collaudo  o  dell'attestazione  di  regolare  esecuzione  ovvero,  se
successiva, dalla data di presentazione della fattura.