Art. 5. Procedura per l'esecuzione delle acquisizioni in economia 1. L'acquisizione dei beni e servizi in economia puo' essere effettuata in amministrazione diretta oppure a cottimo fiduciario. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese. 2. Il procedimento di acquisizione dei beni e servizi e' posto in atto dal capo del servizio amministrativo (o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti) che, essendo preposto alla gestione amministrativa dell'organismo, adotta, nell'ambito della sua competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate. 3. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire mediante gara informale con richiesta di preventivi ad almeno cinque ditte ed acquisizione di almeno tre preventivi. Nel caso di esito infruttuoso della gara, si ripete l'indagine di mercato ed in tal caso l'acquisizione puo' essere aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo. 4. Si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi nel caso di nota specialita' dei beni da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato; qualora, tuttavia, per l'acquisizione dei suddetti beni ci si rivolga a ditte che commercializzano tali prodotti, occorre ugualmente osservare le prescrizioni di cui al precedente comma 3. 5. Si prescinde, altresi', dalla richiesta di piu' preventivi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro. Il suddetto limite e' elevato a 40.000 euro per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico. 6. La richiesta dei preventivi/offerte, da inoltrare alle ditte mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax) deve contenere: a) l'oggetto della prestazione; b) le caratteristiche tecniche; c) le qualita' e le modalita' di esecuzione; d) le eventuali garanzie richieste; e) le modalita' di scelta del contraente; f) i prezzi; g) le modalita' di pagamento; h) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o servizi da espletare; i) la facolta' per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle obbligazioni assunte; l) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione. 7. Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialita', e' prescelto quello con il prezzo piu' basso. Negli altri casi la scelta puo' anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 8. I preventivi sono esaminati da una commissione nominata con apposito atto dagli organi responsabili di cui all'art. 4, comma 1. La commissione e' composta dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti e da altri due funzionari dei quali almeno uno tecnicamente competente in relazione alla natura dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa a cui e' aggiudicata l'acquisizione. 9. Il capo del servizio amministrativo o il funzionario che esplica funzioni equipollenti, sulla base delle risultanze della gara informale riportate nel predetto verbale, emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e servizi, che sara' perfezionata: a) mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro; b) mediante atto negoziale negli altri casi. 10. I suddetti atti dovranno riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno: a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione; b) la quantita' ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.; c) la qualita', le modalita' ed i termini di esecuzione; d) gli estremi contabili (capitolo); e) la forma di pagamento; f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonche' l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari; g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore. 11. Nel caso di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere per iscritto all'amministrazione la propria accettazione. 12. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.