(CODICE CIVILE-art. 5)
                               Art. 5. 
 
              (Atti di disposizione del proprio corpo). 
 
  Gli atti di disposizione del  proprio  corpo  sono  vietati  quando
cagionino una  diminuzione  permanente  della  integrita'  fisica,  o
quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al
buon costume.