Art. 5. 
 
  Chiunque, posteriormente all'8 settembre  1943,  abbia  commesso  o
commetta delitti contro la fedelta' e la difesa militare dello Stato,
con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione
col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza, ad esso prestata,  e'
punito a norma delle  disposizioni  del  Codice  penale  militare  di
guerra. 
 
  Le pene stabilite per  i  militari  sono  applicate  anche  ai  non
militari. 
 
  I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari
dai giudici ordinari.