Art. 5.
                          Rinvii normativi
  1.  Salvo  quanto  previsto  dal presente decreto, si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi
1,  2,  4,  5  e  7,  del  decreto-legge  28 dicembre  2001,  n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3,
          4,  5,  7,  8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7
          del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante
          «Disposizioni  urgenti  per la proroga della partecipazione
          italiana  a operazioni militari internazionali», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 49 del
          27 febbraio 2002:
              «Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. (Omissis).
              2.  Durante  i  periodi  di  riposo e recupero previsti
          dalle  normative  di  settore,  fruiti  fuori dal teatro di
          operazioni e in costanza di missione, al personale militare
          e  della  Polizia  di  Stato  e'  corrisposta un'indennita'
          giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
              3.  Ai  fini  della  corresponsione  dell'indennita' di
          missione  i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in
          ferma  prefissata  delle  Forze  armate  sono equiparati ai
          volontari di truppa in servizio permanente.».
              «Art.  3  (Trattamento assicurativo e pensionistico). -
          1.  Al  personale  militare  e  della  Polizia  di Stato e'
          attribuito  il  trattamento  assicurativo di cui alla legge
          18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
          previsto  dall'art.  10 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
          ragguagliandosi   il   massimale   minimo   al  trattamento
          economico del personale con il grado di sergente maggiore o
          grado corrispondente.
              2.  Nei  casi  di decesso e di invalidita' per causa di
          servizio  si  applicano,  rispettivamente,  l'art.  3 della
          legge  3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e
          le   disposizioni   in  materia  di  pensione  privilegiata
          ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
          di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 dicembre  1973,  n. 1092, e successive modificazioni. Il
          trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
          si  cumula  con  quello  assicurativo  di  cui  al comma 1,
          nonche'  con  la  speciale  elargizione  e con l'indennizzo
          privilegiato  aeronautico  previsti, rispettivamente, dalla
          legge  3 giugno  1981,  n.  308,  e dal regio decreto-legge
          15 luglio  1926,  n.  1345, convertito dalla legge 5 agosto
          1927,  n.  1835,  e  successive  modificazioni,  nei limiti
          stabiliti  dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita'
          contratta   in   servizio   si  applica  l'art.  4-ter  del
          decreto-legge  29 dicembre  2000,  n.  393, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2001, n. 27, come
          modificato  dall'art.  3-bis  del  decreto-legge  19 luglio
          2001,  n.  294,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 agosto 2001, n. 339.».
              «Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). -
          1.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
          comma  1,  si applicano anche al personale militare e della
          Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo
          trascorso  in  stato  di  prigionia  o  quale  disperso  e'
          computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
              «Art.  5  (Disposizioni  varie).  - 1. Al personale che
          partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:
                a) non  si applica l'art. 3, primo comma, lettera b),
          della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio
          del passaporto di servizio;
                b) non  si  applicano  le  disposizioni in materia di
          orario di lavoro;
                c) e'  consentito  l'utilizzo a titolo gratuito delle
          utenze   telefoniche   di   servizio,   se   non  risultano
          disponibili  sul  posto adeguate utenze telefoniche per uso
          privato,  fatte  salve le priorita' correlate alle esigenze
          operative.».
              «Art.  7  (Personale  civile). - 1. Al personale civile
          eventualmente  impiegato  nelle  operazioni militari di cui
          all'art.  1  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
          decreto  per  quanto compatibili, ad eccezione di quelle di
          cui all'art. 6.».
              «Art.  8  (Disposizioni  in materia contabile). - 1. In
          relazione  alle  operazioni  di  cui all'art. 1, in caso di
          urgenti    esigenze   connesse   con   l'operativita'   dei
          contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi
          i   competenti   ispettorati  di  Forza  armata,  accertata
          l'impossibilita'   di   provvedere   attraverso   contratti
          accentrati  gia'  operanti,  possono disporre l'attivazione
          delle  procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa
          per l'acquisizione di beni e servizi.
              2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni
          di   cui   all'art.   1,   il  Ministero  della  difesa  e'
          autorizzato,  in  caso  di  necessita' ed urgenza, anche in
          deroga  alle  vigenti disposizioni di contabilita' generale
          dello  Stato  e  ai  capitolati  d'oneri,  a  ricorrere  ad
          acquisti  e lavori da eseguire in economia, entro il limite
          complessivo  di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento
          di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione
          generale  di  mezzi  da  combattimento  e  da trasporto, di
          esecuzione   di   opere   infrastrutturali   aggiuntive   e
          integrative  e di acquisizione di apparati di comunicazione
          e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».
              «Art.  9  (Prolungamento  delle  ferme).  -  1.  Per le
          esigenze  connesse  con le operazioni di cui all'art. 1, il
          periodo  di  ferma  dei  volontari  in ferma annuale di cui
          all'art.  16,  comma  2,  del  decreto legislativo 8 maggio
          2001,  n.  215,  puo'  essere  prolungato  da  un minimo di
          ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».
              «Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
          personale   militare   che   ha   presentato   domanda   di
          partecipazione  ai  concorsi  interni banditi dal Ministero
          della  difesa  per  il  personale  in  servizio  e non puo'
          partecipare   alle   varie   fasi  concorsuali,  in  quanto
          impiegato  nell'operazione  di  cui  all'art.  1,  comma 3,
          ovvero   impegnato   fuori  dal  territorio  nazionale  per
          attivita'  connesse  alla  predetta operazione, e' rinviato
          d'ufficio   al   primo  concorso  utile  successivo,  fermo
          restando   il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
          previsti  dal  bando di concorso per il quale ha presentato
          domanda.
              2.  Al  personale  di cui al comma 1, qualora vincitore
          del  concorso  e  previo superamento del relativo corso ove
          previsto,  sono  attribuite,  ai  soli  fini  giuridici, la
          stessa  anzianita'  assoluta dei vincitori del concorso per
          il  quale  ha  presentato  domanda  e l'anzianita' relativa
          determinata  dal  posto che avrebbe occupato nella relativa
          graduatoria.».
              «Art.  14  (Sviluppo di programmi di cooperazione delle
          Forze  di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
          balcanica). - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad
          adottare  un programma straordinario di cooperazione tra le
          Forze  di  polizia  italiane  e quelle albanesi, nonche' ad
          assumere  le  conseguenti iniziative per stabilire forme di
          cooperazione  con  le  Forze  di  polizia degli altri Paesi
          dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attivita'
          di  criminalita'  organizzata  operante  in tale area e nel
          controllo  dei  flussi migratori illegalmente diretti verso
          il territorio della Repubblica italiana.
              2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il
          Ministero   dell'interno  provvede  all'istituzione  di  un
          ufficio  di collegamento interforze in Albania, composto da
          personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri
          e  del Corpo della Guardia di finanza, nonche' a sviluppare
          rapporti  di  cooperazione  e  di  raccordo con le Forze di
          polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.
              3. (Omissis).
              4.  Al medesimo personale durante i periodi di riposo e
          di   recupero   previsti  dalle  vigenti  disposizioni  per
          l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni
          ed  in  costanza  di missione, e' corrisposta un'indennita'
          giornaliera pari alla diaria estera percepita.
              5.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo si
          applicano  le disposizioni dell'art. 3 della legge 3 agosto
          1998,  n.  300,  ed  il  coordinamento  e'  assicurato  dal
          Ministero dell'interno.
              6. (Omissis).
              7.  Entro  il  31 dicembre  2002 il Governo presenta al
          Parlamento   una   relazione   sulla   realizzazione  degli
          obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia
          degli interventi effettuati.».