Art. 5. Rinvii normativi 1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002: «Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. (Omissis). 2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. 3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.». «Art. 3 (Trattamento assicurativo e pensionistico). - 1. Al personale militare e della Polizia di Stato e' attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. 2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita' si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita' contratta in servizio si applica l'art. 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.». «Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione.». «Art. 5 (Disposizioni varie). - 1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1: a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio; b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro; c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze operative.». «Art. 7 (Personale civile). - 1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6.». «Art. 8 (Disposizioni in materia contabile). - 1. In relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi. 2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.». «Art. 9 (Prolungamento delle ferme). - 1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.». «Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non puo' partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. 2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.». «Art. 14 (Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica). - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonche' ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attivita' di criminalita' organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana. 2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica. 3. (Omissis). 4. Al medesimo personale durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria estera percepita. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento e' assicurato dal Ministero dell'interno. 6. (Omissis). 7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.».