Art. 5. Laboratori per la valutazione della sicurezza 1. I laboratori per la valutazione della sicurezza (LVS) sono accreditati dall'organismo di certificazione ed effettuano le valutazioni di ODV secondo lo Schema nazionale e sotto il controllo dell'organismo di certificazione medesimo. 2. Ai fini dell'accreditamento, il LVS deve possedere i seguenti requisiti: a) capacita' di garantire l'imparzialita', l'indipendenza, la riservatezza e l'obiettivita', che sono alla base del processo di valutazione; b) disponibilita' di locali e mezzi adeguati ad effettuare valutazioni ai fini della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione; c) organizzazione in grado di controllare il rispetto delle misure di sicurezza e della qualita' previste per il processo di valutazione; d) disponibilita' di personale sufficiente dotato delle necessarie competenze tecniche e iscritto nell'elenco dell'organismo di certificazione; e) conformita' ai requisiti specificati nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 e UNI CEI EN 45011 per quanto applicabili; f) capacita' di mantenere nel tempo i requisiti in virtu' dei quali e' stato accreditato. 3. Il LVS deve garantire la massima riservatezza su tutte le informazioni acquisite relative all'oggetto della valutazione. A tal fine il committente puo' chiedere la sottoscrizione di un documento nel quale il LVS si impegna a mantenere la riservatezza su informazioni tecniche acquisite durante le attivita' di valutazione. 4. Oltre alle valutazioni di cui al comma 1, il LVS, previa formale comunicazione all'organismo di certificazione, puo' svolgere le seguenti attivita': a) assistenza al committente per la stesura della documentazione di sicurezza, nonche', durante la preparazione alla valutazione, per la determinazione della valutabilita' del traguardo di sicurezza, ODV o profilo di protezione, assicurando che siano strutture e persone separate da quelle che effettuano la valutazione; b) formazione sulle problematiche della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione in generale e, in particolare, sulle tecniche di valutazione. 5. I valutatori devono essere indipendenti nello svolgimento delle loro attivita'. Qualora uno o piu' valutatori di un LVS diano assistenza ad un fornitore o committente per un ODV o parte di esso, gli stessi non potranno partecipare alla valutazione dello stesso ODV.