Art. 5.
            Laboratori per la valutazione della sicurezza
  1.  I  laboratori  per  la  valutazione  della sicurezza (LVS) sono
accreditati   dall'organismo   di  certificazione  ed  effettuano  le
valutazioni  di  ODV secondo lo Schema nazionale e sotto il controllo
dell'organismo di certificazione medesimo.
  2.  Ai  fini  dell'accreditamento, il LVS deve possedere i seguenti
requisiti:
    a) capacita'  di  garantire  l'imparzialita',  l'indipendenza, la
riservatezza  e  l'obiettivita',  che  sono alla base del processo di
valutazione;
    b) disponibilita'  di  locali  e  mezzi  adeguati  ad  effettuare
valutazioni  ai  fini  della  sicurezza  nel settore della tecnologia
dell'informazione;
    c) organizzazione  in  grado  di  controllare  il  rispetto delle
misure  di  sicurezza  e  della  qualita' previste per il processo di
valutazione;
    d) disponibilita'   di   personale   sufficiente   dotato   delle
necessarie  competenze tecniche e iscritto nell'elenco dell'organismo
di certificazione;
    e) conformita'  ai  requisiti  specificati nelle norme UNI CEI EN
ISO/IEC 17025:2000 e UNI CEI EN 45011 per quanto applicabili;
    f) capacita'  di  mantenere  nel  tempo i requisiti in virtu' dei
quali e' stato accreditato.
  3.  Il  LVS  deve  garantire  la  massima  riservatezza su tutte le
informazioni  acquisite relative all'oggetto della valutazione. A tal
fine  il  committente puo' chiedere la sottoscrizione di un documento
nel   quale  il  LVS  si  impegna  a  mantenere  la  riservatezza  su
informazioni tecniche acquisite durante le attivita' di valutazione.
  4. Oltre alle valutazioni di cui al comma 1, il LVS, previa formale
comunicazione  all'organismo  di  certificazione,  puo'  svolgere  le
seguenti attivita':
    a) assistenza  al committente per la stesura della documentazione
di  sicurezza, nonche', durante la preparazione alla valutazione, per
la determinazione della valutabilita' del traguardo di sicurezza, ODV
o  profilo  di  protezione, assicurando che siano strutture e persone
separate da quelle che effettuano la valutazione;
    b) formazione  sulle  problematiche  della  sicurezza nel settore
della  tecnologia  dell'informazione  in  generale e, in particolare,
sulle tecniche di valutazione.
  5.  I valutatori devono essere indipendenti nello svolgimento delle
loro  attivita'.  Qualora  uno  o  piu'  valutatori  di  un LVS diano
assistenza  ad un fornitore o committente per un ODV o parte di esso,
gli  stessi  non  potranno  partecipare alla valutazione dello stesso
ODV.