Art. 5.
             Composizione del consiglio dell'Universita'
  1. Il consiglio dell'Universita' e' composto dai seguenti membri:
    a) il rettore/la rettrice;
    b)    un   membro   nominato   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'   e   della  ricerca  tra  persone  di  riconosciuta
competenza  amministrativa,  che  non eserciti uffici di ruolo presso
universita' o istituti superiori;
    c)  un  membro  nominato  dai  sindaci dei comuni con maggioranza
della popolazione appartenente al gruppo linguistico ladino;
    d) un membro nominato dal comune di Bolzano;
    e) un membro nominato dal comune di Bressanone;
    f) un professore/una professoressa nominato/a dall'Universita' di
Innsbruck;
    g)  un  professore/una  professoressa dell'Universita' nominato/a
dal  senato  accademico,  che  appartenga  ad una facolta' diversa da
quella alla quale appartiene il rettore/la rettrice;
    h) un/una rappresentante dei ricercatori/delle ricercatrici;
    i) due rappresentanti degli studenti;
    j)  sette membri nominati dalla provincia autonoma di Bolzano tra
persone di alta qualificazione culturale e di riconosciuta competenza
amministrativa;
    k) un/a rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
  Il   consiglio  dell'Universita'  elegge  al  suo  interno,  tra  i
componenti  di cui alle lettere b), c), d), e) e j), il/la presidente
e due vicepresidenti, questi ultimi appartenenti a gruppi linguistici
diversi.
  Alle sedute del consiglio dell'Universita' partecipano, con diritto
di   voto   consultivo,  il  direttore  amministrativo/la  direttrice
amministrativa ed il direttore/la direttrice dei servizi accademici.
  I/Le  rappresentanti  di cui alle lettere h), i) e k) sono eletti/e
secondo le modalita' stabilite in un apposito regolamento.
  2.  Puo'  altresi'  far  parte  del consiglio dell'Universita', per
tutta la durata in carica del consiglio, un componente nominato dalla
giunta  provinciale  su designazione degli enti e dei soggetti che si
impegnano a contribuire sensibilmente al bilancio dell'Universita'.
  3.  Qualora  entro sessanta giorni dalla richiesta, non pervenga la
nomina  di  uno  o  piu' componenti, il consiglio dell'Universita' e'
validamente costituito, purche' sia raggiunta la maggioranza dei suoi
componenti.
  4.  I componenti del consiglio dell'Universita' rimangono in carica
per  quattro anni e possono essere confermati; il rettore/la rettrice
rimane  in  carica quale componente del consiglio per tutta la durata
del suo mandato.
  5.  Qualora,  per  dimissioni o per altre cause, vengano meno uno o
piu' componenti, si provvede alla nomina dei componenti mancanti. Nel
caso  in  cui  venga  meno  per  i suddetti motivi oltre la meta' dei
componenti  si  intende  decaduto  l'intero  consiglio  e  si procede
immediatamente alla nomina di un nuovo consiglio.