Art. 5.
Tipologia  delle  misure  e  degli interventi ammissibili ai fini del
                    conseguimento degli obiettivi

  1.   Il   distributore   persegue   gli   obiettivi  di  incremento
dell'efficienza  negli  usi  finali attraverso progetti che prevedono
misure  e  interventi  ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate
nell'allegato 1 al presente decreto.
  2.  Nei provvedimenti, di cui all'art. 3, commi 4 e 5, le regioni e
le  province  autonome  possono  prevedere  tipologie  di  intervento
integrative  rispetto  a  quelle  elencate in allegato 1, individuare
ulteriori  criteri  di  ripartizione  degli obiettivi regionali tra i
diversi  settori  e tipologie di intervento, indicare le modalita' di
conseguimento piu' efficaci nei rispettivi contesti.
  3.  I  progetti  valutati e certificati secondo le disposizioni del
presente  decreto,  e  che  abbiano  ottenuto  i titoli di efficienza
energetica  ai  sensi  dell'art. 10, non sono ammissibili ai fini del
conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  all'art.  16,  comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
  4.  Non  sono  ammissibili  i  progetti  orientati al miglioramento
dell'efficienza  energetica  relativi agli impianti di generazione di
energia  elettrica.  Non  sono altresi' ammissibili progetti ai quali
siano  stati  riconosciuti  contributi  in  conto  capitale  in  data
antecedente   alla   data   di   entrata   in   vigore  del  presente
provvedimento.
  5.  Sono ammissibili i progetti ricadenti nell'ambito di iniziative
finalizzate    all'adempimento   delle   disposizioni   del   decreto
legislativo  4 agosto  1999,  n.  372,  fermo restando che ad essi si
applicano le disposizioni contenute nel presente decreto.
  6.  Sentite  le  regioni  e  le  province  autonome  e a seguito di
pubbliche  audizioni degli operatori interessati, compresi i soggetti
di  cui  all'art.  2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
l'Autorita'  per l'energia e il gas predispone e pubblica linee guida
per  la  preparazione,  l'esecuzione  e la valutazione consuntiva dei
progetti  di  cui  al comma 1, e i criteri e le modalita' di rilascio
dei  titoli  di efficienza energetica di cui all'art. 10, compresa la
documentazione  comprovante  i  risultati  ottenuti,  che deve essere
prodotta   dai  distributori.  Nella  predisposizione  di  tali  atti
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  tiene conto anche
dell'esigenza  di promuovere la concorrenza, il progresso tecnologico
e  la  tutela degli interessi degli utenti meno abbienti. L'Autorita'
per  l'energia  elettrica e il gas, sulla base dell'attivita' svolta,
sentite  le  regioni  e le province autonome e a seguito di pubbliche
audizioni  degli operatori sopra menzionati, puo' aggiornare le linee
guida.
  7.  I progetti di cui al comma 1 sono definiti e attuati in modo da
non  discriminare  tra  i  clienti  del  distributore appartenenti al
settore  o  ai  settori  di  uso  finale cui gli stessi progetti sono
indirizzati  e in modo da non costituire ostacolo allo sviluppo della
concorrenza nel settore.
  8.  I  soggetti  di cui all'art. 8 possono richiedere di verificare
preliminarmente   la   conformita'   di   specifici   progetti   alle
disposizioni del presente decreto e delle linee guida di cui al comma
6,  qualora  detti  progetti includano tipologie di intervento per le
quali  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas non abbia gia'
pubblicato  apposite schede tecniche di quantificazione dei risparmi.
La  verifica di conformita' alle disposizioni del presente decreto e'
effettuata  dal  Ministero delle attivita' produttive e dal Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio nel termine massimo di
sessanta  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta.  La verifica di
conformita'  alle  linee  guida  di  cui  al  comma  6  e' effettuata
dall'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas nel termine massimo
di  sessanta  giorni dalla ricezione della richiesta. Le attivita' di
formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione degli utenti
finali  possono  essere  svolte solo come misure di sostegno ad altre
tipologie di interventi e misure.