Art. 5.

Modalita'  di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
                              gratuito

  1.  Per  la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito  le  emittenti  di  cui  all'art.  4,  comma 1, osservano le
seguenti   modalita',   stabilite  sulla  base  dei  criteri  fissati
dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
    a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto
previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a
parita'  di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento
alle fasce orarie;
    b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una  opinione  politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra  uno  e  tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
    c) i  messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi, ne'
essere    interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione   nella
programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono
collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie,
progressivamente  a  partire  dalla  prima: prima fascia 18,00-19,59;
seconda  fascia  14,00-15,59; terza fascia 22,00-23,59; quarta fascia
9,00-10,59;
    d) i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    e) ciascun  messaggio  puo'  essere  trasmesso  una sola volta in
ciascun contenitore;
    f)  nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
    g)  ogni  messaggio  reca la dicitura «messaggio autogestito» con
l'indicazione del soggetto politico committente.