Art. 5. 
 
  Gli  interessi  maturati  e  maturandi  sull'incremento  del  Fondo
speciale di cui al  secondo  comma  del  precedente  art.  3  saranno
considerati alla stregua  di  una  riserva  per  stabilire,  in  base
all'art. 18 dello statuto della predetta Sezione ed all'art. 1  della
legge 29 luglio 1949, n.  474,  l'ammontare  nominale  massimo  delle
obbligazioni da emettere dalla Sezione stessa a fronte  di  mutui  di
ammortamento. 
  Detto Fondo deve essere investito  in  titoli  emessi  o  garantiti
dallo Stato. Un'aliquota di esso, non superiore al 50 per  cento  del
Fondo stesso, puo' essere  investita  nell'acquisto  di  obbligazioni
della Sezione  autonoma  per  il  credito  alberghiero  e  turistico,
limitatamente a quelle disponibili sul mercato. 
  La Sezione resta autorizzata a concedere  mutui  anche  ai  gestori
degli esercizi ricettivi, che non siano proprietari degli  stabili  a
cio' destinati, sempre che essi forniscano, a giudizio della  Sezione
autonoma per il credito alberghiero e turistico,  fondate  ed  idonee
garanzie valevoli anche nel tempo.