Art. 5. Adempimenti delle Prefetture Uffici territoriali del Governo 1. Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo inviano, entro trenta giorni dal termine della presentazione delle domande di cui all'art. 3 del presente decreto, l'elenco dei comuni che hanno presentato istanza, fermo restando a carico delle Prefetture la verifica della regolarita' delle stesse. 2. Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle attestazioni di cui all'art. 4, verificano la corrispondenza tra i contributi assegnati e gli impegni contabilmente assunti, come attestati dai singoli comuni, dando comunicazione, entro i successivi trenta giorni, al Ministero dell'interno, Dipartimento degli affari interni e territoriali, Direzione centrale della Finanza locale, dell'esito delle verifiche, evidenziando l'eventuale mancata presentazione delle attestazioni o le difformita' riscontrate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° marzo 2005 Il Ministro: Pisanu