Art. 5.
    Adempimenti delle Prefetture Uffici territoriali del Governo

  1.  Le  Prefetture-Uffici  territoriali  del Governo inviano, entro
trenta  giorni  dal  termine della presentazione delle domande di cui
all'art.  3  del  presente  decreto,  l'elenco  dei  comuni che hanno
presentato  istanza,  fermo  restando  a  carico  delle Prefetture la
verifica della regolarita' delle stesse.
  2.  Le  Prefetture-Uffici  territoriali del Governo, entro sessanta
giorni   dalla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
attestazioni  di  cui  all'art. 4, verificano la corrispondenza tra i
contributi  assegnati  e  gli  impegni  contabilmente  assunti,  come
attestati dai singoli comuni, dando comunicazione, entro i successivi
trenta  giorni,  al Ministero dell'interno, Dipartimento degli affari
interni  e  territoriali,  Direzione  centrale  della Finanza locale,
dell'esito   delle   verifiche,   evidenziando   l'eventuale  mancata
presentazione delle attestazioni o le difformita' riscontrate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° marzo 2005
                                                  Il Ministro: Pisanu