Art. 5. La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - ANDREOTTI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA