Art. 5.

  La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 marzo 1961

                               GRONCHI

                                                FANFANI - ANDREOTTI -
                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA