Art. 5. Tenuta degli albi La tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori e' affidata ad una apposita commissione istituita presso il Ministero delle finanze e composta: 1) dal direttore generale delle imposte dirette o da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale da lui delegato, che la presiede; 2) da due funzionari della Direzione generale delle imposte dirette di cui uno con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e l'altro con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione; 3) da due funzionari del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione; 4) da due rappresentanti degli esattori scelti su una terna di nomi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative; 5) da due rappresentanti dei lavoratori dipendenti dagli esattori e ricevitori provinciali scelti su una terna di nomi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. La commissione e' assistita da un segretario scelto tra i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.