(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 5)
                               Art. 5. 
                          Tenuta degli albi 

 
  La tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei  collettori  e'
affidata ad una apposita commissione istituita  presso  il  Ministero
delle finanze e composta: 
    1)  dal  direttore  generale  delle  imposte  dirette  o  da   un
funzionario  con  qualifica  non  inferiore  a  quella  di  ispettore
generale da lui delegato, che la presiede; 
    2) da due  funzionari  della  Direzione  generale  delle  imposte
dirette di cui uno con qualifica non inferiore a quella di  direttore
di divisione e l'altro  con  qualifica  non  inferiore  a  quella  di
direttore di sezione; 
    3) da due funzionari del Ministero dell'interno con qualifica non
inferiore a quella di direttore di divisione; 
    4) da due rappresentanti degli esattori scelti su  una  terna  di
nomi  designati  dalle  organizzazioni  di   categoria   maggiormente
rappresentative; 
    5) da due rappresentanti dei lavoratori dipendenti dagli esattori
e ricevitori provinciali scelti su una terna di nomi designati  dalle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. 
  La  commissione  e'  assistita  da  un  segretario  scelto  tra   i
funzionari della Direzione generale delle imposte  dirette,  dura  in
carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.