Art. 5.

  Il  primo  e  secondo  comma dell'articolo 16 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti:
  "I  piani  particolareggiati  di  esecuzione  del  piano regolatore
generale  sono  approvati con decreto del provveditore regionale alle
opere  pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, entro 180
giorni dalla presentazione da parte dei Comuni.
  Con  decreto  del  Ministro per i lavori pubblici di concerto con i
Ministri  per  l'interno  e  per  la  pubblica istruzione puo' essere
disposto   che   l'approvazione   dei   piani   particolareggiati  di
determinati  Comuni  avvenga  con  decreto  del Ministro per i lavori
pubblici,  sentito  il  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici. Le
determinazioni  in  tal  caso  sono  assunte  entro  180 giorni dalla
presentazione del piano da parte dei Comuni.
  I  piani  particolareggiati  nei quali siano comprese cose immobili
soggette  alla  legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose
d'interesse  artistico  o  storico,  e  alla legge 29 giugno 1939, n.
1497,  sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente
sottoposti  alla  competente Soprintendenza ovvero al Ministero della
pubblica  istruzione  quando  sono approvati con decreto del Ministro
per i lavori pubblici.
  Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o
delle   Soprintendenze   sono   presentate   entro   novanta   giorni
dall'avvenuta    comunicazione   del   piano   particolareggiato   di
esecuzione".
  Dopo  il  terzo  comma  dello  stesso  articolo  16 sono inseriti i
seguenti commi:
  "Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano
le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni o
di   opposizioni   ovvero   siano   riconosciute  indispensabili  per
assicurare:  1)  la  osservanza  del piano regolatore generale; 2) il
conseguimento delle finalita' di cui al secondo comma lettere b), c),
d)  del  precedente articolo 10; 3) una dotazione dei servizi e degli
spazi pubblici adeguati alle necessita' della zona".
  "Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma,
sono  adottate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per
la  pubblica  istruzione  a  seconda  che  l'approvazione avvenga con
decreto  del  provveditore  regionale alle opere pubbliche oppure del
Ministro per i lavori pubblici.
  Le  modifiche  di  cui  ai  precedenti commi sono comunicate per la
pubblicazione  ai  sensi  dell'articolo  15 al Comune, il quale entro
novanta  giorni  adotta  le proprie controdeduzioni con deliberazione
del  Consiglio  comunale  che,  previa pubblicazione nel primo giorno
festivo,   e'   trasmessa   nei   successivi   quindici   giorni   al
Provveditorato  regionale  alle  opere  pubbliche od al Ministero dei
lavori  pubblici  che  adottano  le  relative determinazioni entro 90
giorni".