Art. 5. Obblighi di riservatezza e di comunicazione 1. E' fatto obbligo all'inventore (o agli inventori se piu' di uno) di agire con la massima trasparenza nell'esercizio della sua attivita' di ricerca e di osservare, nell'interesse proprio e di quello dell'INAF, la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti. Tale obbligo e' esteso ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche stesse. 2. L'inventore deve, in particolare, comunicare senza ritardo all'INAF ogni invenzione a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto e darne contestuale avviso al direttore della struttura di appartenenza, che e' tenuto ad osservare in merito la massima riservatezza.