Art. 5.
     Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci

  1.   Gli  esercizi  commerciali  di  cui  all'articolo 4,  comma 1,
lettere d), e)  e  f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
possono  effettuare  attivita'  di vendita al pubblico dei farmaci da
banco   o   di   automedicazione,   di   cui  all'articolo 9-bis  del
decreto-legge    18 settembre   2001,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  16 novembre  2001, n. 405, e di tutti i
farmaci  o  prodotti  non  soggetti  a prescrizione medica, (( previa
comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede
l'esercizio )) e secondo le modalita' previste dal presente articolo.
E' abrogata ogni norma incompatibile.
  2.  La  vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di
apertura   dell'esercizio   commerciale   e  deve  essere  effettuata
nell'ambito   di   un  apposito  reparto,  ((  alla  presenza  e  con
l'assistenza  personale  e  diretta  al  cliente  ))  di  uno  o piu'
farmacisti  abilitati  all'esercizio della professione ed iscritti al
relativo  ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a
premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
  3.  Ciascun  distributore al dettaglio puo' determinare liberamente
lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla
confezione  del  farmaco  ((  rientrante  nelle  categorie  di cui al
comma 1,  )) purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro
al  consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola
contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4,
del   decreto-legge   27 maggio   2005,   n.   87,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26 luglio  2005,  n. 149, ed ogni altra
norma incompatibile.
((  3-bis.  Nella  provincia  di  Bolzano  e'  fatta salva la vigente
normativa  in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e
tedesca   per   le   etichette  e  gli  stampati  illustrativi  delle
specialita'  medicinali  e  dei  preparati galenici come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. ))
  4.  Alla  lettera b)  del  comma 1  dell'articolo 105  del  decreto
legislativo  24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere
almeno  il 90 per cento delle specialita' in commercio non si applica
ai  medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario
nazionale,  fatta  salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio
di rifornirsi presso altro grossista.».
  5.  Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
sono   soppresse   le   seguenti  parole:  «che  gestiscano  farmacie
anteriormente  alla  data di entrata in vigore della presente legge»;
al  comma 2  del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole:
«della  provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera a),
dell'articolo 8   della   medesima  legge  e'  soppressa  la  parola:
«distribuzione,».
((  6.  Sono  abrogati  i  commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge
8 novembre 1991, n. 362.
  6-bis.  I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
  «9.   A  seguito  di  acquisto  a  titolo  di  successione  di  una
partecipazione  in  una  societa'  di cui al comma 1, qualora vengano
meno  i  requisiti  di  cui  al secondo periodo del comma 2, l'avente
causa  cede  la  quota  di  partecipazione  nel  termine  di due anni
dall'acquisto medesimo.
  10.  Il  termine  di  cui  al comma 9 si applica anche alla vendita
della  farmacia  privata  da  parte  degli  aventi causa ai sensi del
dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475».
  6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, e' inserito il seguente:
  «4-bis.  Ciascuna  delle  societa'  di  cui  al comma 1 puo' essere
titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella
provincia dove ha sede legale.».
  7.  Il  comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e' abrogato. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Il testo del comma 1, lettere d), e) e f) dell'art. 4
          del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, concernente
          «Riforma   della   disciplina   relativa   al  settore  del
          commercio,  a  norma  dell'art.  4,  comma 4,  della  legge
          15 marzo  1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          24 aprile   1998,  n.  95,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              «Art.  4  (Definizioni  e  ambito  di  applicazione del
          decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
                a)-c) (omissis);
                d) per  esercizi di vicinato quelli aventi superficie
          di   vendita   non  superiore  a  150  mq  nei  comuni  con
          popolazione  residente  inferiore a 10.000 abitanti e a 250
          mq  nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000
          abitanti;
                e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi
          superficie  superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a
          1.500  mq  nei comuni con popolazione residente inferiore a
          10.000  abitanti  e  a  2.500 mq nei comuni con popolazione
          residente superiore a 10.000 abitanti;
                f) per  grandi  strutture  di  vendita  gli  esercizi
          aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);».
              - Si   riporta   l'art.   9-bis  del  decreto-legge  18
          settembre  2001, n. 347, concernente «Interventi urgenti in
          materia  di  spesa  sanitaria»,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  19 settembre 2001, n. 218 e convertito in legge,
          con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 16 novembre
          2001, n. 405 (Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2001, n. 268):
              «Art. 9-bis (Medicinali non soggetti a ricetta medica).
          -  1.  Le  confezioni esterne dei medicinali non soggette a
          ricetta  medica  immesse sul mercato a partire dal 1° marzo
          2002  devono  recare  un  bollino  di riconoscimento che ne
          permetta la chiara individuazione da parte del consumatore;
          il bollino sara' definito con decreto non regolamentare del
          Ministro  della  salute  da  emanare  entro sessanta giorni
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del  presente  decreto.  E'  ammesso  il  libero  e diretto
          accesso   da   parte   dei   cittadini   ai  medicinali  di
          automedicazione in farmacia.».
              - Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2005,
          n.  87, concernente «Disposizioni urgenti per il prezzo dei
          farmaci  non  rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
          nonche' in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e
          di attivita' libero-professionale intramuraria», pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   30 maggio  2005,  n.  124  e
          convertito  in  legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
          legge  26 luglio 2005, n. 149 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio
          2005, n. 175), come modificato dalla presente legge:
              «Art.  1. - 1. Il farmacista, al quale venga presentata
          una  ricetta  medica  che  contenga  la  prescrizione di un
          farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del
          comma 10  dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
          come  modificato  dalla  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
          obbligato   sulla   base  della  sua  specifica  competenza
          professionale   ad  informare  il  paziente  dell'eventuale
          presenza   in   commercio   di   medicinali  aventi  uguale
          composizione    in    principi    attivi,   nonche'   forma
          farmaceutica,   via   di   somministrazione,  modalita'  di
          rilascio  e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta
          non  risulti  apposta  dal  medico  l'indicazione della non
          sostituibilita'  del  farmaco prescritto, il farmacista, su
          richiesta  del  cliente,  e' tenuto a fornire un medicinale
          avente   prezzo   piu'   basso  di  quello  del  medicinale
          prescritto.  Ai  fini  del confronto il prezzo e' calcolato
          per  unita'  posologica  o  quantita' unitaria di principio
          attivo.
              2.   Ai  sensi  dell'art.  1,  comma 168,  della  legge
          30 dicembre  2004,  n. 311, l'Agenzia italiana del farmaco,
          entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
          presente  decreto, compila e diffonde ai medici di medicina
          generale,  ai  pediatri  convenzionati,  agli specialisti e
          agli  ospedalieri, nonche' alle aziende sanitarie locali ed
          alle aziende ospedaliere l'elenco dei farmaci nei confronti
          dei  quali  trova applicazione il comma 1. Una o piu' copie
          dell'elenco  devono  essere  poste  in modo ben visibile al
          pubblico all'interno di ciascuna farmacia.
              3. Il prezzo dei medicinali appartenenti alle classi di
          cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'art. 8 della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge
          30 dicembre   2004,  n.  311,  e'  stabilito  dai  titolari
          dell'autorizzazione   all'immissione   in  commercio.  Tale
          prezzo  puo'  essere  modificato,  in aumento, soltanto nel
          mese di gennaio di ogni anno dispari e, per i farmaci senza
          obbligo  di  prescrizione  medica  (SOP) e per i farmaci di
          automedicazione,  costituisce  il prezzo massimo di vendita
          al  pubblico.  Variazioni  di  prezzo  in  diminuzione sono
          possibili in qualsiasi momento.
              4. (Abrogato).
              5.  Entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          sulle  confezioni  dei  medicinali  di  cui al comma 4 deve
          essere   riportata,  anche  con  apposizione  di  etichetta
          adesiva  sulle  confezioni  gia' in commercio, la dicitura:
          "Prezzo massimo di vendita euro ...".
              6.   Il   comma 2   dell'art.   1   del   decreto-legge
          20 settembre  1995,  n. 390, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, si applica ai farmaci
          appartenenti   alla  classe  di  cui  alla  lettera c)  del
          comma 10  dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
          come  modificato  dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
          esclusione di quelli richiamati al comma 4.
              6-bis.  Il  farmacista  che non ottempera agli obblighi
          previsti  dal  presente  art.  e'  soggetto  alla  sanzione
          pecuniaria  indicata  nell'art.  8,  comma 3,  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  539,  e  successive
          modificazioni.  In  caso  di  reiterazione delle violazioni
          puo'  essere disposta la chiusura temporanea della farmacia
          per un periodo comunque non inferiore a giorni quindici.».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
          1988,  n.  574  (Norme di attuazione dello statuto speciale
          per  la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della
          lingua  tedesca  e  della  lingua  ladina  nei rapporti dei
          cittadini   con   la   pubblica   amministrazione   e   nei
          procedimenti  giudiziari),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105.
              - Si  riporta  la lettera b) del comma 1, dell'art. 105
          del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente
          «Attuazione   della   direttiva  2001/83/CE  (e  successive
          direttive  di  modifica)  relativa ad un codice comunitario
          concernente  i  medicinali  per  uso  umano,  nonche' della
          direttiva  2003/94/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          21 giugno   2006,   n.   142  supplemento  ordinario,  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.   105   (Dotazioni   minime   e   fornitura   dei
          medicinali).   -   1. Fatta   eccezione   per  chi  importa
          medicinali  e  per  chi distribuisce esclusivamente materie
          prime   farmacologicamente   attive   o  gas  medicinali  o
          medicinali   disciplinati   dagli   articoli 92   e  94,  o
          medicinali  di  cui  detiene  l'AIC  o  la  concessione  di
          vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione
          all'ingrosso e' tenuto a detenere almeno:
                a) i  medicinali  di cui alla tabella 2 allegata alla
          farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
                b) il novanta per cento dei medicinali in possesso di
          un'AIC,  inclusi  i  medicinali  omeopatici  autorizzati ai
          sensi dell'art. 18; tale percentuale deve essere rispettata
          anche  nell'ambito  dei soli medicinali generici. L'obbligo
          di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il
          90  per cento delle specialita' in commercio non si applica
          ai  medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio
          sanitario   nazionale,  fatta  salva  la  possibilita'  del
          rivenditore   al   dettaglio  di  rifornirsi  presso  altro
          grossista.».
              - Si  riporta l'art. 7, della legge 8 novembre 1991, n.
          362,   concernente   «Norme   di   riordino   del   settore
          farmaceutico»,    pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          16 novembre  1991,  n.  269,  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  7  (Titolarita' e gestione della farmacia). - 1.
          La  titolarita'  dell'esercizio  della  farmacia privata e'
          riservata   a   persone   fisiche,   in   conformita'  alle
          disposizioni  vigenti,  a societa' di persone ed a societa'
          cooperative a responsabilita' limitata.
              2.  Le  societa'  di  cui al comma 1 hanno come oggetto
          esclusivo  la  gestione  di  una  farmacia. Sono soci della
          societa'  farmacisti  iscritti  all'albo  in  possesso  del
          requisito  dell'idoneita' previsto dall'art. 12 della legge
          2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.
              3.  La  direzione della farmacia gestita dalla societa'
          e' affidata ad uno dei soci che ne e' responsabile.
              4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le
          condizioni  previste  dal  comma 2 dell'art. 11 della legge
          2 aprile  1968,  n. 475, come sostituito dall'art. 11 della
          presente  legge,  e' sostituito temporaneamente da un altro
          socio.
              4-bis.  Ciascuna  delle societa' di cui al comma 1 puo'
          essere titolare dell'esercizio non piu' di quattro farmacie
          ubicate nella provincia dove ha sede legale.
              5.-7. (Abrogati).
              8. Il trasferimento della titolarita' dell'esercizio di
          farmacia  privata  e' consentito dopo che siano decorsi tre
          anni    dal    rilascio    dell'autorizzazione   da   parte
          dell'autorita' competente, salvo quanto previsto ai commi 9
          e 10.
              9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di
          una  partecipazione  in  una  societa'  di  cui al comma 1,
          qualora  vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo
          del  comma 2,  l'avente  causa  deve  cedere  la  quota  di
          partecipazione   nel  termine  di  due  anni  dall'acquisto
          medesimo.
              10.  Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla
          vendita  della farmacia privata da parte degli aventi causa
          ai  sensi  del  dodicesimo  comma dell'art.  12 della legge
          2 aprile 1968, n. 475.
                11. Decorsi  i termini di cui al comma 9, in mancanza
          di  soci  o  di  aventi  causa,  la gestione della farmacia
          privata   viene  assegnata  secondo  le  procedure  di  cui
          all'art. 4.
              12. Qualora venga meno la pluralita' dei soci, il socio
          superstite ha facolta' di associare nuovi soci nel rispetto
          delle  condizioni  di cui al presente articolo, nel termine
          perentorio di sei mesi.
              13.   Il   primo  comma dell'art.  13  del  regolamento
          approvato  con  regio  decreto  3 marzo  1927, n. 478, come
          sostituito  dall'art.  1  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le
          farmacie   private  anche  se  di  esse  sia  titolare  una
          societa'.
              14.  Ferme  restando le disposizioni di cui all'art. 17
          della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad
          imposta  di  registro  delle  societa'  aventi come oggetto
          l'esercizio  di  una farmacia privata, costituite entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          ed  al  relativo  conferimento  dell'azienda,  l'imposta si
          applica in misura fissa.».
              - Si  riporta il comma 1, lettera a) dell'art. 8, della
          legge  8 novembre  1991,  n.  362,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art. 8 (Gestione societaria: incompatibilita). - 1. La
          partecipazione  alle  societa'  di cui all'art. 7, salvo il
          caso   di  cui  ai  commi 9  e  10  di  tale  articolo,  e'
          incompatibile:
                a) con   qualsiasi   altra  attivita'  esplicata  nel
          settore  della  produzione,  intermediazione e informazione
          scientifica del farmaco;».
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  100  del  decreto
          legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente «Attuazione
          della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
          modifica)  relativa  ad un codice comunitario concernente i
          medicinali   per   uso   umano,   nonche'  della  direttiva
          2003/94/CE.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno
          2006,  n. 142, supplemento ordinario, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.    100    (Autorizzazione    alla   distribuzione
          all'ingrosso   dei   medicinali).  -  1.  La  distribuzione
          all'ingrosso  di  medicinali  e' subordinata al possesso di
          un'autorizzazione   rilasciata   dalla   regione   o  dalla
          provincia autonoma ovvero dalle altre autorita' competenti,
          individuate   dalla  legislazione  delle  regioni  o  delle
          province autonome.
              2. (Abrogato).
              3.  L'autorizzazione di cui al comma 1 non e' richiesta
          se  l'interessato  e'  in possesso dell'autorizzazione alla
          produzione  prevista  dall'art.  50  a  condizione  che  la
          distribuzione   all'ingrosso  e'  limitata  ai  medicinali,
          comprese   le   materie  prime  farmacologicamente  attive,
          oggetto di tale autorizzazione.
              4.   Il   possesso  dell'autorizzazione  ad  esercitare
          l'attivita'   di   grossista  di  medicinali  non  dispensa
          dall'obbligo  di possedere l'autorizzazione alla produzione
          ottenuta  in  conformita'  al titolo IV, e di rispettare le
          condizioni  stabilite al riguardo, anche quando l'attivita'
          di  produzione  o di importazione e' esercitata a titolo di
          attivita' collaterale.
              5.  E' esclusa dall'ambito di applicazione del presente
          titolo   l'attivita'   di   intermediazione  del  commercio
          all'ingrosso  che  non  comporta  acquisto  o  cessione  di
          medicinali all'ingrosso.
              6.  Le  bombole e gli altri contenitori di ossigeno, ed
          eventualmente  di  altri gas medicinali da individuarsi con
          decreto  del  Ministro della salute, possono essere forniti
          direttamente  al  domicilio  dei  pazienti, alle condizioni
          stabilite dalle disposizioni regionali.».