Art. 5. 
 
  Il  tribunale  adito,  in  contraddittorio  delle   parti   e   con
l'intervento  obbligatorio  del  pubblico  ministero,  accertata   la
sussistenza di uno dei casi di  cui  all'articolo  3,  pronuncia  con
sentenza lo scioglimento o la cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del  luogo  ove
venne trascritto il matrimonio di procedere  alla  annotazione  della
sentenza. 
  La moglie riacquista il cognome che essa aveva antecedentemente  al
matrimonio. 
  La sentenza e' impugnabile da ciascuna  delle  parti.  Il  pubblico
ministero puo', ai sensi dell'articolo 72  del  codice  di  procedura
civile,   proporre   impugnazione   limitatamente   agli    interessi
patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci. 
  Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, il  tribunale  dispone,  tenuto  conto
delle  condizioni  economiche  dei  coniugi  e  delle  ragioni  della
decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di  somministrare  a  favore
dell'altro periodicamente un  assegno  in  proporzione  alle  proprie
sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il
giudice tiene conto del contributo personale  ed  economico  dato  da
ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del
patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione puo'
avvenire in una unica soluzione. 
  L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se  il  coniuge,  al
quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.