Art. 5. (Personale ed educatori specializzati) Presso le universita' e presso enti pubblici e privati possono essere istituite scuole per la formazione di assistenti-educatori, di assistenti sociali specializzati e di personale paramedico. Il riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanita'. I programmi, l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanita'.