Art. 5.
               (Personale ed educatori specializzati)

  Presso  le  universita'  e  presso  enti pubblici e privati possono
essere istituite scuole per la formazione di assistenti-educatori, di
assistenti sociali specializzati e di personale paramedico.
  Il  riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto del
Ministro  per  la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per
la sanita'.
  I  programmi,  l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti
sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di
concerto con il Ministro per la sanita'.