Art. 5. Esercizio di arti e professioni Si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi rese da persone fisiche che svolgono per professione abituale, ancorche' non esclusiva, qualsiasi attivita' di lavoro autonomo, sempre che la prestazione rientri nell'attivita' esercitata, nonche' quelle rese dalle societa' e associazioni indicate nel quarto comma dell'art. 4. Si considerano effettuate ad imprese le prestazioni di servizi rese ai soggetti indicati nel primo e nel terzo comma dell'art. 4 in relazione all'attivita' dell'impresa o della distinta organizzazione e, in ogni caso, quelle rese alle societa' e agli enti di cui al secondo comma dello stesso articolo.