Art. 5.
                   Esercizio di arti e professioni

  Si  considerano  effettuate nell'esercizio di arti e professioni le
prestazioni  di  servizi  rese  da  persone  fisiche che svolgono per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, qualsiasi attivita' di
lavoro  autonomo,  sempre  che  la prestazione rientri nell'attivita'
esercitata,   nonche'  quelle  rese  dalle  societa'  e  associazioni
indicate nel quarto comma dell'art. 4.
  Si considerano effettuate ad imprese le prestazioni di servizi rese
ai  soggetti  indicati  nel  primo  e  nel terzo comma dell'art. 4 in
relazione  all'attivita' dell'impresa o della distinta organizzazione
e,  in  ogni  caso,  quelle  rese alle societa' e agli enti di cui al
secondo comma dello stesso articolo.