Art. 5.

  Ferme   le  sanzioni  pecuniarie  previste  dalla  presente  legge,
l'autorita'  di  pubblica  sicurezza  puo'  adottare le misure di cui
all'articolo  140  del  regolamento per la esecuzione del testo unico
delle  leggi  di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:
    a)  che  si  contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo
comma;
    b)  che  gli  impianti di condizionamento non siano funzionanti o
non  siano  condotti  in  maniera  idonea  o  non siano perfettamente
efficienti.
  Indipendentemente  dai  provvedimenti  adottati  dall'autorita'  di
pubblica  sicurezza,  l'autorizzazione alla esenzione dall'osservanza
del  divieto  di  fumare  prevista  all'articolo  3,  terzo comma, e'
sospesa  dall'autorita'  locale di pubblica sicurezza nei casi di cui
alla  lettera  b)  del  precedente  comma. La sospensione puo' essere
revocata   dal   sindaco,  sentito  l'ufficiale  sanitario,  dopo  la
constatazione  della  precisa  efficienza dell'impianto in esercizio,
qualora  domanda  in  tal  senso  venga presentata dal conduttore del
locale.
  Nei  casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella
lettera  b)  del  primo  comma  del presente articolo o di violazioni
particolarmente  gravi, il sindaco puo' revocare, sentito l'ufficiale
sanitario, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto
di fumare prevista dall'articolo 3, terzo comma.