Art. 5.

  Tutti   gli   impianti   di  produzione  del  calore  destinato  al
riscaldamento  degli ambienti e la cui potenza termica al focolare e'
uguale  o superiore alle 50 mila kcal/h, da installare dopo l'entrata
in  vigore  del regolamento di esecuzione, devono essere dotati di un
sistema  automatico di regolazione del calore fornito all'impianto di
utilizzazione,   funzionante   in  relazione  alle  variazioni  della
temperatura esterna.