Art. 5. Tutti gli impianti di produzione del calore destinato al riscaldamento degli ambienti e la cui potenza termica al focolare e' uguale o superiore alle 50 mila kcal/h, da installare dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, devono essere dotati di un sistema automatico di regolazione del calore fornito all'impianto di utilizzazione, funzionante in relazione alle variazioni della temperatura esterna.