(Protocollo facoltativo-art. 5)
                             Articolo 5 
 
  1. Il  Comitato  esamina  le  comunicazioni  ricevute  in  base  al
presente Protocollo tenendo conto di tutte le informazioni scritte ad
esso fatte pervenire dall'individuo e dallo Stato parte interessato. 
  2. Il Comitato non prende in  considerazione  alcuna  comunicazione
proveniente da un individuo senza avere accertato che: 
    a) la stessa questione non sia gia' in corso di esame in  base  a
un'altra procedura  internazionale  di  inchiesta  o  di  regolamento
pacifico; 
    b)  l'individuo  abbia   esaurito   tutti   i   ricorsi   interni
disponibili. Questa norma  non  si  applica  se  la  trattazione  dei
ricorsi subisce ingiustificati ritardi. 
  3. Il  Comitato,  quando  esamina  le  comunicazioni  previste  nel
presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse. 
  4. Il Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato parte
interessato e all'individuo.