(Patto internazionale-art. 5)
                             Articolo 5 
 
  1. Nessuna disposizione del presente Patto puo' essere interpretata
nel senso di implicare  un  diritto  di  qualsiasi  Stato,  gruppo  o
individuo di intraprendere attivita' o di  compiere  atti  miranti  a
sopprimere uno dei diritti o delle liberta' riconosciuti nel presente
Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto e' previsto nel
Patto stesso. 
  2. Nessuna restrizione o deroga a diritti  fondamentali  dell'uomo,
riconosciuti o  vigenti  in  qualsiasi  Paese  in  virtu'  di  leggi,
convenzioni, regolamenti o consuetudini, puo' essere ammessa  con  il
pretesto che il presente Patto non li riconosce  o  li  riconosce  in
minor misura.