Art. 5. Soste e circolazione dei veicoli che trasportano minorati Nei centri abitati, nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente e generale oppure sia stata vietata o limitata la sosta, puo' essere consentito dalle autorita' rispettivamente competenti ai minorati fisici con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotte, subordinatamente all'osservanza di eventuali prescrizioni stabilite dal sindaco interessato, di circolare e sostare con il veicolo da essi utilizzato. La circolazione e la sosta sono in ogni caso vietate sui percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo. Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati gratuitamente ai minorati suddetti almeno due posti per ogni cento disponibili.