Art. 5.
    Norme particolari per l'assegnazione di contingenti di posti

  Nell'assegnazione  dei  posti  di  professore  ordinario da mettere
biennalmente  a  concorso, il Ministro della pubblica istruzione deve
tenere  conto, anche in deroga ai criteri programmatici stabiliti nel
piano  formulato  ai  sensi del precedente art. 2 e nel limite del 20
per cento dei posti da assegnare, delle eventuali richieste avanzate,
per  le  discipline  ricoperte,  da  professori associati che abbiano
maturato   nove  anni  di  insegnamento  in  qualita'  di  professore
incaricato  o  di  associato  nella  stessa  disciplina  o  gruppi di
discipline.  Tali  richieste, presentate alle facolta', devono essere
inoltrate unitamente alle richieste delle facolta'.
  Se  le  richieste  sono in numero superiore, i posti sono concessi,
sino   alla   copertura   della  percentuale  indicata,  secondo  una
graduatoria  formulata in base ai criteri stabiliti in precedenza dal
Ministro  della  pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio
universitario nazionale.
  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  su parere del Consiglio
universitario  nazionale, assegna i posti all'organico delle facolta'
cui appartengono i richiedenti, nei limiti del 20 per cento di quelli
da attribuire ad esse in base ai criteri di programmazione.