Art. 5. Cessione del contratto Il contratto di cui all'articolo precedente puo' contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti. E' ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una societa' sportiva ad un'altra, purche' vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalita' fissate dalle federazioni sportive nazionali.