Art. 5. 
                       Cessione del contratto 
 
  Il  contratto  di  cui  all'articolo  precedente   puo'   contenere
l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a  cinque  anni
dalla data di inizio del rapporto. 
  E' ammessa la successione di contratto a  termine  fra  gli  stessi
soggetti. 
  E' ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da  una
societa' sportiva ad un'altra, purche' vi consenta  l'altra  parte  e
siano osservate  le  modalita'  fissate  dalle  federazioni  sportive
nazionali.