ART. 5. (Esoneri e compensi) I presidenti ed i componenti le commissioni giudicatrici, di cui al precedente articolo 3, sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento del concorso. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai membri delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione e dei concorsi di cui al presente titolo nonche' dei concorsi di reclutamento del personale ispettivo e direttivo di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, vengono corrisposti i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente e' determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.