ART. 5.
                        (Esoneri e compensi)

  I presidenti ed i componenti le commissioni giudicatrici, di cui al
precedente  articolo 3, sono esonerati dagli obblighi di servizio per
il periodo di svolgimento del concorso.
  In  sede di prima applicazione della presente legge e comunque sino
a  quando  non  saranno  modificate  le  norme  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  11 gennaio 1956, n. 5, ai membri delle
commissioni  giudicatrici  degli esami di abilitazione e dei concorsi
di  cui  al  presente titolo nonche' dei concorsi di reclutamento del
personale  ispettivo  e direttivo di cui al titolo II del decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  maggio  1974, n. 417, e successive
modificazioni,  vengono  corrisposti  i  compensi previsti dal citato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11 gennaio 1956, n. 5, e
successive  modificazioni,  in  misura  triplicata.  Il  compenso  al
presidente    e'    determinato   con   riferimento   ad   una   sola
sottocommissione con il maggior numero di candidati.